Nel caso Huzuneanu c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo accerta la violazione del diritto a un equo processo a causa della mancata riapertura di un processo penale celebrato in contumacia

Strasburgo, 15 gennaio 2018 – Con sentenza del 1° settembre 2016 nel caso Huzuneanu c. Italia (ricorso n. 36043/08) (qui le versioni francese e italiana), la Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in poi la “C.E.D.U.”) ha accertato all’unanimità la violazione dell’art. 6 della Convenzione (diritto ad un processo equo) per il mancato rispetto del diritto dell’imputato all’autodifesa e ad essere presente al proprio processo.

Si tratta dell’ultima di una lunga serie di pronunce di condanna della C.E.D.U. contro l’Italia che hanno censurato sotto numerosi profili il vecchio processo in contumacia, istituto che è stato finalmente abrogato dall’ordinamento italiano con la legge n. 67 del 28 aprile 2014, istitutiva del giudizio nei confronti degli irreperibili, il c.d. giudizio “in assenza”. Nello specifico, la sentenza in commento ha criticato quella giurisprudenza secondo cui l’accesso alla restituzione in termini per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale ai sensi dell’art. 175 comma 2 c.p.p. era precluso qualora l’impugnazione fosse già stata in precedenza proposta dal difensore d’ufficio, anche a insaputa dello stesso imputato.

I fatti del caso sono i seguenti.

Il ricorrente, accusato di omicidio e dichiarato latitante, il 15 marzo 2004 fu condannato in contumacia in primo grado dalla Corte di Assise di Roma a ventotto anni di reclusione. Tale sentenza fu appellata dal difensore assegnatogli d’ufficio per rappresentarlo e difenderlo nel procedimento e, il 17 gennaio 2005, la Corte d’Assise d’appello di Roma, a seguito di un giudizio celebratosi parimenti in contumacia, confermò la condanna del ricorrente. La sentenza di secondo grado fu quindi impugnata dal difensore d’ufficio per conto del ricorrente e il 22 giugno 2005 la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso. Nell’ottobre del 2006, a seguito dell’emissione di un mandato d’arresto internazionale a carico del ricorrente ai fini dell’esecuzione della pena, questi fu arrestato in Romania ed estradato in Italia. Il 15 febbraio 2007, il ricorrente propose istanza di rimessione nei termini per impugnare la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 175 comma 2 c.p.p., affermando di non aver avuto alcuna conoscenza effettiva del processo e della condanna a suo carico fino al momento dell’arresto. Con ordinanza del 12 aprile 2007, la Corte d’Assise di appello di Roma, avendo accertato la mancata conoscenza effettiva del procedimento da parte del ricorrente, ritenne che questi avrebbe avuto diritto alla restituzione nel termine per impugnare la condanna; tuttavia, i giudici conclusero che l’unico mezzo di impugnazione ancora disponibile fosse il ricorso per cassazione e non l’appello, perché l’appello era già stato proposto a suo tempo dal difensore d’ufficio. Il ricorrente, pertanto, ricorse in Cassazione, sostenendo che il diritto all’equo processo tutelato dall’articolo 6 della Convenzione attribuisce al condannato in contumacia che non abbia avuto effettiva conoscenza della condanna il diritto ad un nuovo processo sul merito, e non soltanto ad un giudizio di legittimità. Il ricorso fu assegnato alle Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza del 13 gennaio 2008, depositata il 7 febbraio 2008, rigettarono il ricorso. Le Sezioni Unite, in particolare, colsero l’occasione per risolvere il contrasto giurisprudenziale che, nel silenzio normativo, si era formato sulla complessa questione, ovvero se, nel caso di impugnazione già proposta in maniera autonoma dal difensore d’ufficio, la restituzione dell’imputato nel termine per impugnare fosse preclusa o se invece con tale strumento si potesse promuovere un secondo giudizio di impugnazione, nonostante se ne fosse già svolto uno su iniziativa del difensore. Invocando il principio di unicità dell’impugnazione, volto a scongiurare il rischio della formazione di due giudicati contrastanti, le Sezioni Unite privilegiarono l’interpretazione più tradizionalista e affermarono l’effetto preclusivo dell’impugnazione proposta dal difensore d’ufficio sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare da parte dell’imputato contumace. Il rispetto del diritto all’autodifesa dell’imputato contumace fu di conseguenza completamente sacrificato.

Il ricorrente presentò quindi ricorso alla C.E.D.U. lamentando la violazione dell’art. 6 per mancato rispetto del proprio diritto di difesa: le giurisdizioni interne, avendolo privato della possibilità di ottenere la restituzione nel termine per appellare a causa della previa impugnazione proposta a suo tempo dal difensore d’ufficio, non avevano consentito la riapertura del processo di merito, nonostante l’avvenuto accertamento che egli non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento svoltosi in sua contumacia.

L’articolo 6, invero, garantisce il diritto dell’imputato di partecipare al processo a suo carico e permette lo svolgimento di un processo in assenza solo ove risulti in maniera inequivocabile che questi abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e rinunciato a comparire. Qualora, invece, il processo si sia svolto in assenza dell’imputato senza che questi ne fosse a conoscenza, l’articolo 6 richiede come misura riparatoria che venga offerta all’imputato la possibilità di ottenere un nuovo giudizio di merito sull’accusa in sua presenza (Sejdovic c. Italia, sentenza del 1° marzo 2006, § 82).

La C.E.D.U. ha inoltre rilevato che mentre era pendente il ricorso, a livello interno la questione sulla compatibilità dell’interpretazione restrittiva accolta dalle Sezioni Unite con l’articolo 6 della Convenzione fu sollevata di fronte alla Corte Costituzionale nell’ambito di un altro processo e i Giudici delle leggi, con sentenza n. 317 del 4 dicembre 2009 dichiararono l’illegittimità incostituzionale dell’art. 175 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all’imputato la restituzione nel termine per impugnare la sentenza resa in contumacia quando la stessa impugnazione era già stata interposta in precedenza dall’avvocato. Tale limitazione fu giudicata contrastante con l’articolo 6 della Convenzione e, pertanto, con l’articolo 117 della Costituzione. La pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, a nulla era servita nel caso di specie tanto è vero che l’11 febbraio 2010 la Corte d’appello rigettò la nuova istanza di restituzione nei termini dell’interessato fondata sulla pronuncia di illegittimità costituzionale in quanto, a suo dire, il termine per proporla era ormai scaduto e che comunque il ricorrente avrebbe potuto egli stesso sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Nel caso Huzuneanu la C.E.D.U. ha accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in quanto il ricorrente non ha avuto la possibilità di ottenere un nuovo giudizio sul merito dell’accusa, dovuta all’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite che priva l’imputato della possibilità di appellare la propria condanna solo perché l’impugnazione è già stata proposta dal difensore.

In proposito, la C.E.D.U. ha ricordato che il diritto alla difesa non può essere limitato al punto da renderlo inoperante e ciò con il pretesto di garantire altri diritti fondamentali del processo quali il diritto alla durata ragionevole o quello al ne bis in idem.

Arriva così, anche a livello internazionale, la conferma che un imputato condannato in contumacia, che non ha avuto effettiva conoscenza del processo, ha il diritto a essere restituito nei termini per impugnare la sentenza contumaciale anche se il difensore assegnatogli d’ufficio ha già in passato esperito lo stesso mezzo di impugnazione.

 

Sofia MIRANDOLA

Dottoressa di ricerca in procedura penale europea presso l’Università degli Studi di Bologna

Antonella MASCIA

Avvocata del foro di Verona e Strasburgo, già giurista presso la Corte europea dei diritti dell’uomo

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