SULL’OPPORTUNITÀ CHE IL COMITATO DI PREVENZIONE DELLA TORTURA DEL CONSIGLIO D’EUROPA VALUTI LA LEGITTIMITÀ DEL REGIME DELL’ERGASTOLO “OSTATIVO” ESISTENTE IN ITALIA

carcere

Strasburgo, 27 febbraio 2018 – L’ergastolo “ostativo”, un meccanismo che ai sensi degli articoli 4-bis e 58-ter della legge n. 354 del 1975 impedisce ai soggetti condannati per reati di particolare gravità di accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale rendendo così tale pena immodificabile a prescindere dalla condotta e dal percorso intrapreso da tali condannati nel corso della loro detenzione, è giunto finalmente all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in poi la “C.E.D.U.”) con il caso Viola c. Italia (ricorso n. 77633/16)

Il ricorso Viola c. Italia, depositato nel dicembre 2016 e comunicato al Governo italiano il 30 maggio 2017, permetterà alla C.E.D.U. di valutare se l’ergastolo “ostativo” sia compatibile o meno con gli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (d’ora in poi “la Convenzione”). Il Governo italiano è stato chiamato a rispondere a diversi e articolati quesiti, che anticipano quale sarà l’oggetto d’indagine dei Giudici di Strasburgo.

Le domande proposte al Governo italiano da parte della C.E.D.U. sono state concepite per valutare innanzitutto se l’ergastolo ostativo possa essere ritenuto una pena comprimibile de jure e de facto ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. La C.E.D.U. ha inoltre chiesto se la legislazione italiana offra una prospettiva di rilascio e una possibilità di riesame della pena e se la procedura di riesame permetta di tener conto dei progressi del percorso riabilitativo, tanto da poter permettere la liberazione nel caso in cui nessun motivo legittimo di ordine penologico giustifichi più la detenzione. E ancora, la C.E.D.U. ha chiesto se la limitazione insita nell’obbligo di collaborare con la giustizia e prevista dal sistema interno soddisfi i criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza per valutare la comprimibilità dell’ergastolo “ostativo” e la sua conformità all’articolo 3 della Convenzione. La C.E.D.U. ha chiesto inoltre se la collaborazione con la giustizia corrisponda alla nozione di “prospettiva di rilascio” per motivi legittimi di ordine penologico e, infine, se il regime penitenziario preclusivo in questione possa essere ritenuto compatibile con l’obiettivo di riabilitazione e di reinserimento dei detenuti e se siano rispettati gli obblighi positivi di garantire ai condannati all’ergastolo “ostativo” la possibilità di lavorare al loro reinserimento nel rispetto degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

Sarebbe ora opportuno che questo particolare meccanismo penitenziario potesse essere oggetto d’esame anche da parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d’Europa (d’ora in poi C.P.T.).

Il C.P.T. è infatti il meccanismo di controllo previsto dalla Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (d’ora in poi “la Convenzione per la prevenzione della tortura”) sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, concepito nella convinzione che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà possa essere rafforzata attraverso un sistema non giudiziario di natura preventiva.

Riguardo all’Italia, il C.P.T. ha esaminato con attenzione il regime del c.d. carcere “duro” stabilito dall’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 (si vedano le osservazioni e le raccomandazioni contenute nei rapporti del 2004, 2008, 2012 e 2016), istituto previsto dal legislatore italiano che impedisce l’accesso ai benefici penitenziari alle persone condannate per reati di particolare gravità in un modo del tutto simile a quello previsto dall’ergastolo “ostativo”, ma non si è mai pronunciata né ha valutato tale regime.

In effetti, l’ergastolo senza alcuna possibilità di riesame e di rilascio com’è l’ergastolo “ostativo”, può costituire una forma di maltrattamento e una violazione dell’articolo 3 della Convenzione e, a maggior ragione, può ben essere contraria alla Convenzione per la prevenzione della tortura che ha lo scopo di prevenire ogni forma di maltrattamento, dando indicazioni di buona prassi agli Stati aderenti e quindi costituendo un logico antecedente e uno strumento volto ad evitare ogni violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

Nel sistema italiano sono previsti due tipi di ergastolo: l’ergastolo ordinario e quello denominato dalla dottrina come ergastolo “ostativo”.

L’ergastolo ordinario persegue l’obiettivo di reinserimento dei detenuti, prevede l’accesso dei condannati ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale e non pone problemi sia per la Costituzione italiana che la Convenzione (si vedano le pronunce della C.E.D.U., Garagin c. Italia, decisione del 29 aprile 2008, n. 33209/07; Scoppola c. Italia, decisione dell’8 settembre 2005, n. 10249/03). Peraltro il riferimento al sistema italiano richiamato nella ricostruzione del diritto comparato in materia di ergastolo nel caso Vinter c. Regno Unito (§ 72) si riferisce esclusivamente a questo primo tipo di pena.

L’ergastolo “ostativo”, invece, è applicato nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis introdotto nella legge n. 354 del 1975 dall’articolo 1 del decreto legge n. 152 del 1991 convertito in legge n. 203 del 1991. In seguito l’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 è stato ulteriormente modificato dal decreto legge n. 306 dell’8 giugno 1992 convertito in legge n. 356 del 7 agosto 1992.

L’articolo 4-bis combinato con l’articolo 58ter della legge n. 354 del 1975 – anche quest’ultimo articolo è stato introdotto nella legge n. 354 del 1975 dall’articolo 1 del decreto legge n. 152 del 13 maggio 1991 convertito in legge n. 203 del 12 luglio 1991 – ha completamente stravolto il sistema penitenziario e ha introdotto dei cambiamenti importanti per l’accesso ad istituti penitenziari per certe categorie di detenuti, autori di delitti particolarmente gravi.

Queste disposizioni prevedono un ostacolo, vale a dire una condizione preliminare di valutazione del percorso riabilitativo e di cambiamento del condannato da parte del Giudice di Sorveglianza al fine di prevedere l’accesso ai benefici penitenziari e alle pene alternative alla detenzione. In particolare, l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative è subordinato alla collaborazione con la giustizia. Peraltro, per accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative, gli autori dei delitti indicati nell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 devono collaborare con la giustizia in modo utile, vale a dire che devono impegnarsi, anche dopo la condanna, “per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori” ovvero devono fornire un sostegno concreto all’attività di indagine della polizia o dell’autorità giudiziaria “nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati”.

Secondo l’articolo 58-ter comma 2 della legge n. 354 del 1975, il Giudice di Sorveglianza deve verificare se la collaborazione ha avuto luogo e se questa sia impossibile o inesigibile.

Introducendo nel sistema penitenziario il c.d. “doppio binario”, il legislatore ha previsto in pratica un regime speciale che esclude dai benefici penitenziari e in particolare dalla liberazione condizionale i condannati ritenuti responsabili di reati di particolare gravità, a meno che quest’ultimi non collaborino con la giustizia.

A causa di questo sistema i condannati all’ergastolo “ostativo” si ritrovano senza alcuna prospettiva di rilascio né alcuna possibilità di far riesaminare la pena. Per quanto facciano in prigione, nonostante abbiano fatto notevoli e positivi progressi riabilitativi e risocializzanti, la loro condizione rimarrà immutabile e insuscettibile di controllo in quanto il riesame della loro situazione non potrà essere effettuata fino a quando non adempieranno all’obbligo di collaborare con la giustizia.

In Italia si ritrovano in questa condizione inumana più di mille condannati e l’intervento del C.P.T. è ormai improcrastinabile.

Nel valutare tale istituto il C.P.T. potrà contribuire mettendo a disposizione dell’Italia il suo autorevole punto di vista, permettendo così un’auspicabile accelerazione verso un cambiamento ormai sempre più necessario per ripristinare la legalità per quei condannati a “un fine pena mai”, dove ogni possibilità di rieducazione è negata. In tal modo il legislatore sarà ulteriormente sollecitato a rispettare l’obbligo di tener conto della finalità rieducativa della pena e l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per la sua concreta realizzazione, ripristinando il diritto fondamentale del condannato al riesame della pena al fine di verificare se il suo mantenimento in detenzione sia giustificato alla luce dei progressi compiuti all’interno del suo percorso riabilitativo.

Antonella Mascia, avvocato di fiducia nel caso Viola c. Italia

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