La Corte europea dei diritti dell’uomo chiarisce che l’omissione della presentazione del riassunto richiesto ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento non è motivo di irricevibilità

corteeduStrasburgo, 23 novembre 2013 – Con decisione del 1° ottobre 2013, nel caso Yüksel c. Turchia (ricorso n. 49756/09), la C.E.D.U., ha respinto un’eccezione sollevata dal Governo turco che chiedeva il rigetto del ricorso presentato dal ricorrente perchè questi non aveva allegato al proprio ricorso, composto di trentanove pagine, un breve riassunto così come richiesto dall’articolo 47 del Regolamento e dal paragrafo 11 delle istruzioni pratiche relative all’introduzione di un ricorso. Sempre secondo il Governo turco, tale eccezione doveva essere accolta in quanto il ricorso era stato redatto da un avvocato il quale non poteva ignorare quanto previsto dall’articolo 47 del Regolamento.

La C.E.D.U., respingendo tale eccezione, ha preliminarmente esposto che ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, un ricorso, redatto secondo il formulario messo a disposizione, deve includere l’esposizione dei fatti e indicare le violazioni lamentate, nonché le argomentazioni in diritto. Il paragrafo 11 delle istruzioni pratiche stabilisce invece che il ricorrente, quando il suo ricorso si compone di più di dieci pagine, escluse le copie dei documenti allegate, deve presentare anche un breve riassunto.

La C.E.D.U. ha evidenziato che, nel caso di specie, il ricorrente aveva descritto compiutamente i fatti e indicato chiaramente le violazioni della Convenzione.

Conseguentemente l’articolo 47 § 1 del regolamento era stato rispettato. Inoltre, riguardo alla disposizione delle istruzioni pratiche richiamata dal Governo turco, secondo la C.E.D.U., tale disposizione non può costituire in alcun modo un motivo di irricevibilità ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione.

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