L’inquinamento da PFAS in Veneto e gli incomprimibili diritti alla vita, alla salute e all’ambiente salubre

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Strasburgo, 14 gennaio 2019

Nel Veneto vi è un vasto inquinamento di falda e di acque superficiali risalente a diversi decenni fa[1]che origina nel Comune di Trissino in provincia di Vicenza, dove ha sede lo stabilimento della Miteni S.p.A., società con il triste primato di essere ritenuta la principale responsabile dello sversamento di un inquinante, il PFAS, direttamente nei torrenti della zona.

Non essendovi stato alcun controllo e monitoraggio sino ad epoca recente, l’inquinamento ha interessato via via una vastissima area del Veneto [2]. Secondo una delibera emessa nel maggio 2018 dalla Giunta regionale del Veneto 3], l’area inquinata, pari a circa 200 chilometri quadrati, ricomprende decine di comuni dislocati nelle Province di Verona, Vicenza, Rovigo e Padova, dove abitano circa 350.000 persone. Le acque di falda in queste zone sono utilizzate da sempre sia come acqua potabile, sia per il raffreddamento delle fabbriche che, infine, per l’irrigazione dei campi.

Peraltro, secondo Greenpeace Italia [4], risulta che dal 2014 al 2017 la Miteni S.p.A. dopo aver ottenuto dalla Regione Veneto l’autorizzazione a trattare rifiuti chimici pericolosi, ha ricevuto ogni anno dall’Olanda, e nello specifico dall’azienda chimica DuPont – oggi Chemours –, quantitativi accertati fino a 100 tonnellate annue di rifiuti chimici pericolosi (codice CER 07 02 01) contenenti il GenX (acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2(eptafluoropropossi)-propanoico), un nuovo contaminante appartenente al gruppo dei PFAS[5]e[6].

PFAS [7]e [8]sono composti che, a partire dagli anni cinquanta si sono diffusi in tutto il mondo, utilizzati per rendere resistenti ai grassi e all’acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti, ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa.

Gli effetti sulla salute dei PFAS sono sotto indagine: al momento, sono considerati tra i fattori di rischio per un’ampia serie di patologie.

Studi scientifici hanno ritenuto che i PFAS intervengano sul sistema endocrino, compromettendo crescita e fertilità, e che siano sostanze cancerogene. Non si tratta di sostanze dagli effetti immediati: si ritiene invece che la lunga esposizione sia in relazione con l’insorgenza di tumori a reni e testicoli, lo sviluppo di malattie tiroidee, ipertensione gravidica e coliti ulcerose. È stata ipotizzata una relazione tra le patologie fetali e gestazionali e la contaminazione da queste sostanze[9].

Uno studio[10]condotto da ENEA[11]e ISDE[12]nel 2016 ha evidenziato che a causa dell’inquinamento da PFAS nelle aree interessate vi sono stati 43 morti in più all’anno: si sono infatti verificati 1.300 decessi in più in 30 anni. Secondo questo studio, le morti sono riconducibili a malattie cerebro-vascolari, cardio-vascolari, diabete e tumore del rene, pari al 10% in più rispetto alla media che si registra nelle aree vicine.

L’emergenza PFAS nasce “ufficialmente” nel 2013, dopo la segnalazione alla Regione Veneto da parte di IRSA-CNR, che avevano effettuato tre campagne di indagine negli anni 2011-2013, dell’esistenza di un’importante contaminazione da sostanze PFAS nelle acque superficiali e profonde

L’ARPAV fu incaricata di svolgere una campagna di monitoraggio. Fino a quel momento tuttavia l’ARPAV non aveva gli strumenti, gli standard e i materiali utili per effettuare il monitoraggio e per questo fu coadiuvata dal CNR. L’ARPAV mise a punto il metodo analitico e nel corso del monitoraggio furono fissati i limiti per le acque superficiali. Furono individuate sei sostanze inquinanti – riguardanti solo una parte delle sostanze PFAS –, mentre per il PFOS fu recepito il limite stabilito dalla direttiva 2013/39/UE. I valori furono poi inseriti nel decreto legislativo n. 172 del 2015.

Furono eseguiti esami sui lavoratori dipendenti della Miteni, sui quali furono rilevati valori molto elevati di contaminazione e comunque gli accertamenti furono ritenuti parziali e generici [13].

L’origine della contaminazione fu individuata dall’ARPAV negli scarichi della Miteni S.p.A., posta nel comune di Trissino. Questo comune si trova nella Valle dell’Agno, dove è localizzato, oltre allo stabilimento della Miteni S.p.A., il più importante distretto tessile e conciario italiano, ovvero quello di Arzignano. Risulta che la Miteni S.p.A. sia allacciata all’impianto di depurazione di Trissino, il quale contribuisce per quasi il 97% all’apporto totale di PFAS scaricati nel Fratta-Gorzone.

Dalla relazione sull’inquinamento da sostanze PFAS della Commissione parlamentare di inchiesta approvata l’8 febbraio 2017[14]risulta che le attività produttive nell’area occupata dalla Miteni S.p.A. erano iniziate nel 1964, con l’avvio della produzione di composti perfluorurati e fluoroaromatici/derivati del benzotrifluoruro, da parte della ditta Rimar – Ricerche Marzotto –, con sede in Trissino (VI), località Colombara. Nel corso degli anni, si erano succedute diverse proprietà, che avevano modificato il nome della società da Rimar in Rimar Chimica S.p.A., costituita il 10 dicembre 1980.

Successivamente, il 30 gennaio 1989, la Rimar Chimica S.p.A. fu cancellata dal registro delle imprese, a seguito della fusione per incorporazione con la Miteni S.p.A., anch’essa con sede in Trissino (VI), località Colombara 91.

Il 14 giugno 2016, il capitale sociale della Miteni S.p.A. è passato a un unico socio, la International Chemical Investitors Italia 3 Holding S.r.l., la quale fa parte del gruppo International Chemical Investitors (ICIG). Si tratta di un gruppo industriale privato con più di 6.000 dipendenti in tutto il mondo. ICIG ha concentrato il proprio business su tre piattaforme principali: prodotti farmaceutici (Pharmaceuticals) sotto il marchio Corden Pharma; chimica fine (Fine Chemicals) sotto il marchio Weylchem e chimica organica (Chlorovinyls) con il marchio Vynova. Fin dall’inizio, nel 2004, ICIG ha acquisito 25 imprese chimiche e in Europa e negli Stati Uniti.

La Miteni S.p.A. rientra nel gruppo Weylchem, fondato nel 2005 come piattaforma dei prodotti farmaceutici (Fine Chemicals) di International Chemical Investors Group (ICIG). Il gruppo WeylChem è costituito da nove società operative in quattro diversi paesi in Europa e negli Stati Uniti.

Secondo l’indagine “The International Chemical Investors Group (ICIG). Controversy and Tax Avoidance Scan[15]e[16], condotta da SOMO – The Centre for Research on Multinational Corporations per Greenpeace Italia[17], il gruppo è stato fondato dai tedeschi Achim Riemann e Patrick Schnitzer, che sono ancora oggi i principali amministratori e ci sono buone ragioni per supporre che il Lussemburgo sia stato scelto come sede per ragioni fiscali.

Sempre secondo questa indagine, il Gruppo ICIG è un investitore opportunista che acquista pezzi di grandi conglomerati farmaceutici o chimici che non sono più ritenuti interessanti dai gruppi di origine. Nel 2009 ICIG ha comprato Miteni dal Gruppo Mitsubishi al prezzo simbolico di 1 euro.

Sempre secondo l’indagine citata, si ritiene che per i numerosi studi ambientali commissionati da Mitsubishi prima della vendita, sia improbabile che ICIG non fosse a conoscenza dei gravi rischi ambientali connessi al sito di Trissino prima di procedere all’acquisto di Miteni S.p.A. La stessa presenza di Brian Anthony McGlynn come consigliere delegato sotto la gestione di Mitsubishi e come presidente durante la gestione ICIG sembrerebbe confermare questa ipotesi. Infine, il fatto che Miteni S.p.A. sia stata venduta al prezzo di 1 euro potrebbe essere collegato alla stima di perdite dovute anche a rischi di tipo ambientale. Peraltro la Miteni S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza del 9 novembre 2018.

A seguito dell’emersione del grave inquinamento PFAS, le autorità nazionali e locali si sono attivate secondo le loro rispettive competenze.

A livello nazionale, è stata istituita una Commissione parlamentare d’inchiestache ha redatto una Relazione sull’inquinamento da sostanze PFAS in alcune aree della regione Veneto approvata l’8 febbraio 2017[18].

La Commissione ha concluso che la Miteni è responsabile dell’inquinamento da PFAS e che la situazione non è affrontata in modo complessivo ma solo parzialmente. I rimedi predisposti risultano infatti inidonei a risolvere e ad arrestare l’inquinamento ancora in atto. Per la Commissione è necessario e urgente intervenire direttamente all’origine del problema, in via preventiva, depurando tutti gli scarichi della società e non solo quelli che recapitano in corso d’acqua superficiale, già regolati nell’autorizzazione AIA (PFOS 30 ng/l, PFOA 500 ng/l, altri PFAS 500 ng/l), ma anche quelli che recapitano in fognatura e poi confluiscono al depuratore consortile di Trissino. In particolare, avrebbero dovuto essere installati idonei impianti di trattamento che abbattano efficacemente tutti i PFAS, non solo, quelli a 8 atomi di carbonio, ma anche quelli a 4 atomi di carbonio.

Secondo la Commissione, per imporre alla Miteni l’installazione degli idonei impianti di trattamento, sarebbe stato necessario che la provincia di Vicenza, che aveva nel frattempo sostituito la regione Veneto, fissassero innanzitutto i limiti allo scarico anche per gli scarichi in fognatura confluenti al depuratore consortile, troppo elevati e che consentono la veicolazione degli inquinanti attraverso lo scarico del depuratore e il canale. Inoltre, per completare gli interventi all’origine, avrebbe dovuto essere potenziata la barriera della falda sotterranea presso la Miteni allo scopo di bloccare la propagazione sotterranea dell’inquinamento e trattare le acque estratte con idonei impianti di abbattimento, prima di scaricare le acque.

Sempre secondo la Commissione, tale situazione avrebbe dovuto configurare il reato previsto dall’articolo 439 c.p. (avvelenamento di acque destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo). Inoltre, a partire dal 29 maggio 2015, con l’entrata in vigore della legge n. 68 del 2015, sarebbe stato configurabile nei confronti della Miteni il reato di omessa bonifica di cui all’articolo 452-terdecies c.p. nonché dell’articolo 29-quattordecies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per un probabile superamento dei limiti imposti dalle prescrizioni AIA del 30 luglio 2014.

In definitiva, secondo la Commissione, è risultato evidente la grande confusione che regnava nella gestione delle sostanze PFAS da parte della regione e del Ministero dell’ambiente, gestione che ha minato l’efficacia dei risultati, anche perché i limiti dei vari componenti PFAS fissati nelle varie matrici ambientali sono incompleti e si riferiscono a sostanze diverse da matrice a matrice.

Il Governo italiano con delibera del 21 marzo 2018 del Consiglio dei Ministri ha finalmente dichiarato lo stato di emergenza a causa della contaminazione da sostanze da PFAS delle acque di falda nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova. Con tale delibera è stata stabilita la durata dello stato di emergenza per dodici mesi; uno stanziamento di 56.800.000,00 €;un monitoraggio degli interventi tramite sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);e l’obbligo di informare il Ministero dell’Ambiente sullo stato di avanzamento dei lavori ogni sei mesi.

Peraltro il Ministero della salute, nel 2017 a fronte della richiesta proveniente dalla Regione Veneto di introdurre valori limiti di PFAS nelle acque potabili validi per tutto il territorio nazionale, ha risposto negativamente affermando che non si era in presenza di “significative criticità” nelle altre zone d’Italia, seppure altre situazioni d’inquinamento in Lombardia, Liguria, Toscana e Calabria siano state da tempo segnalate[19].

A livello locale, la Regione Veneto ha fissato autonomamente dei limiti pari a meno 90 ng/l per la somma di PFOA  e PFOS e meno 300 ng/i per la somma di tutti gli altri PFAS.

Ha inoltre promosso un’azione sanitaria, per verificare la presenza e gli eventuali effetti su persone e alimenti dei PFAS, mediante l’approvazione di due importanti piani di intervento, un “piano di sorveglianza sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche” e un “piano di campionamento per il monitoraggio degli alimenti in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti della regione del Veneto”.

I due piani di intervento prevedono lo screening sanitario su una popolazione di 85.000 persone residenti nella cosiddetta “area rossa”, individuata per gli elevati livelli di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee ed estesa in ventuno comuni, compresi nelle province di Vicenza, Verona e Padova, nonché il monitoraggio degli alimenti, allo scopo di verificare il livello di contaminazione da PFAS nelle principali produzioni agro-zootecniche dell’area a rischio e individuare i livelli di sicurezza di tali contaminanti negli alimenti.

Riguardo al sito inquinante sono stati previsti e adottati una serie di interventi, come la realizzazione di otto pozzi che emungono l’acqua all’interno del perimetro aziendale per convogliarla a un sistema di filtraggio che abbatte di trenta volte la presenza di PFAS. Tuttavia la situazione rimane critica, tanto più che la Miteni S.p.A. apparentemente non sarà in grado di agire per la bonifica del sito nonché di risarcire i danni che ha causato essendo stata dichiarata fallita il 9 novembre 2018[20].

Presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza risultano essere pendenti vari procedimenti penali[21]per l’inquinamento in questione. Secondo la Procura, tuttavia sono sorte questioni riguardo alla verifica di come tale inquinamento possa essere riportato tra i reati ambientali.

In proposito il Procuratore nel corso dell’audizione tenutasi il 12 maggio 2016[22]davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta ha segnalato che nel decreto legislativo n. 152 del 2006, la legge fondamentale in materia di reati ambientali, le tabelle allegate alle quali si riferiscono gli articoli che prevedono i reati specifici non hanno mai recepito di fatto le sostanze inquinanti. In sostanza, secondo il Procuratore, rimane un vuoto sotto il profilo della previsione penale. Ha evidenziato che vi sono delle direttive europee che segnalano queste sostanze come fortemente inquinanti. In particolare, la direttiva n. 60 del 2000 dell’Unione europea, che impegnava l’Italia entro il 2015 a raggiungere un buono stato ecologico dei corpi idrici, la direttiva n. 39 del 2013, recepita dal decreto legislativo n. 172 del 2015, che fissa in particolare per il PFOS un limite massimo estremamente basso e contenuto di 0,65 nanogrammi per litro. In proposito il Procuratore ha denunciato che nel caso sottoposto alla sua attenzione tale limite risulta ecceduto di almeno 2.000 volte. Tale direttiva è obbligatoria secondo l’altra direttiva n. 122 del 2006. Il Procuratore ha quindi denunciato che l’Italia pur recependo col decreto legislativo del 2015 la direttiva che ritiene il PFOS sostanza evidentemente pericolosa, non l’ha tradotto in un aggiornamento delle sostanze vietate ai sensi del decreto del 2006 che definisce i reati. In altri termini l’Italia si è impegnata a migliorare urgentemente la qualità delle proprie acque e, tuttavia, al di là di quest’impegno, non ha introdotto una variazione alla vacanza penale che esisteva e che tuttora esiste nella normativa specifica, in quanto non esiste un reato specifico da poter far valere.

Il Procuratore ha inoltre segnalato che il 29 maggio 2015 vi è stato l’aggiornamento del codice penale con i delitti ambientali, che vanno dal 452-bis in seguito,ma che tali nuove ipotesi di reati sono difficilmente applicabili al caso di specie in quanto è difficile distinguere e scoprire fatti nuovi successivi alla data della loro introduzione essendo l’inquinamento perdurante da diversi decenni. Il Procuratore ha inoltre denunciato l’impossibilità, a causa di una legislazione carente, di poter intervenire con l’imposizione della bonifica attraverso un commissario giudiziario.

Passando all’esame del quadro normativo interno esistente, in Italia non esiste una concentrazione massima ammissibile in acqua potabile di PFOA, PFOS e altri PFAS.

Tali composti sono stati inseriti dall’Unione europea tra le sostanze prioritarie da tenere sotto controllo per la loro pericolosità, in quanto vengono considerate sostanze accumulabili PBT (Persistent, Bioaccumulable and Toxic).

In particolare per il PFOA, dapprima sospeso con decisione volontaria dei produttori, è intervenuto nel 2006 il divieto di uso, mentre per il PFOS la Commissione europea, dopo averlo qualificato come sostanza altamente prioritaria e pericolosa (PP), che tende ad accumularsi nell’organismo, l’ha inserito nella direttiva n. 39 del 2013, entrata in vigore il 13 settembre 2013, che è stata poi recepita nel decreto legislativo n. 172 del 2015.

Tuttavia il recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva europea non implica che gli standarddi qualità delle acque superficiali (SQA), con particolare riguardo alla presenza del PFOS, siano immediatamente applicabili.

Invero, la disciplina anzidetta prevede che per queste sostanze gli standard di qualità si applichino a partire dal 22 dicembre 2018, sicché soltanto a partire da tale data si deve prevedere una progressiva riduzione delle emissioni di queste sostanze nelle acque superficiali, fino a raggiungere progressivamente un buono stato chimico di tali acque entro 9 anni, cioè, entro la fine del 2027.

Questo vale per le sostanze presenti nella tabella 1/A dell’allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene l’elenco delle sostanze prioritarie pericolose, tra cui il PFOS. In effetti, il decreto legislativo n. 172 del 2015 ha inciso fortemente sull’articolato del decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare, sull’articolo 78, che ha fissato termini vari sia per l’eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie, individuate con la sigla PP, sia per la graduale riduzione delle sostanze prioritarie, individuate come P.

In effetti, nell’architettura della direttiva quadro sulle acque n. 39 del 2013 del legislatore europeo, inserita nel testo unico ambientale, non esistono più i limiti agli scarichi, che sono solo degli strumenti, ma esiste solo il raggiungimento dell’obiettivo di qualità nel corpo idrico superficiale. La qualità del corpo idrico superficiale, rinviata al 2017, per tutti i corpi idrici italiani, è determinata dallo stato chimico, definito dalla compliance, cioè dalla conformità delle concentrazioni nel fiume con i valori della tabella 1/A, le sostanze proprietarie, dove sono inclusi solo il PFOS, il PFOA e altri quattro PFAS. Vi è poi la conformità con lo stato ecologico, che richiede anche la conformità con una serie di sostanze a livello locale, incluse per l’Italia nella tabella 1/B. La tabella 1/B, incluso il PFOA, concorre quindi al raggiungimento dello stato di qualità ecologico buono, mentre la tabella 1/A, quindi il PFOS, concorre allo stato chimico buono.

Si tratta di una discrepanza, una dicotomia nata dalla costruzione della direttiva quadro europea n. 2013/39 UE, che ha creato parecchia confusione. Questo fa sì che anche le frequenze del monitoraggio siano diverse: per la tabella 1/A è mensile, mentre per la tabella 1/ B è trimestrale[23].

I diritti fondamentali chiamati in gioco dalla complessa vicenda appena descritta, peraltro solo per sommi capi, sono tutelati da due articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, gli articoli 2 e 8, che rispettivamente tutelano il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio e quindi il diritto all’ambiente salubre. Secondo tali disposizioni ogni Stato contraente, tra cui l’Italia, ha l’obbligo positivo generale di proteggere questi diritti fondamentali adottando tutte le misure preventive necessarie a evitarne una lesione, anche da parte di soggetti privati.

In proposito la Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in poi la Corte E.D.U.) ha stabilito con giurisprudenza consolidata che fenomeni d’inquinamento o rischio e danno per l’ambiente possano costituire una lesione di tali diritti e che lo Stato ha l’obbligo di prevenire. In altri termini, la responsabilità dello Stato può derivare anche da una sua omissione o azione insufficiente a fronte della lesione o della messa in pericolo di tali diritti.

Riguardo all’articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita), la Corte E.D.U. ha stabilito che gli Stati contraenti hanno precisi obblighi positivi in caso di esercizio di un’attività pericolosa, ovvero una “qualsiasi attività, di natura pubblica o privata, che potrebbe mettere in pericolo la vita delle persone” e tra cui rientrano sempre le attività industriali in quanto pericolose per loro natura (si veda Oneryildiz c. Turchia, [GC], 30 novembre 2004, § 71). Pertanto, se un’attività industriale o un’altra attività determina fenomeni di inquinamento o altri danni ambientali idonei a mettere a rischio la vita delle persone, si avrà la violazione dell’articolo 2 della Convenzione.

Riguardo all’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio e quindi, per elaborazione giurisprudenziale, dell’ambiente salubre), i Giudici di Strasburgo hanno rilevato che un “grave inquinamento ambientale” può incidere sul benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio in modo da nuocere alla loro vita privata e personale, anche senza aver causato un danno o un pericolo alla salute fisica della persona interessata (si vedano, Lopez Ostra c. Spagna, 9 dicembre 1994, § 51; Tatar c. Romania, 27 gennaio 2009, § 85). In questo modo la tutela convenzionalmente offerta contro danni o rischi ambientali è anticipata ed estesa a situazioni in cui non è possibile dimostrare che il danno ambientale abbia messo a rischio la salute delle persone.

Di fronte a rischi o danni per l’ambiente sorgono quindi diversi obblighi sostanziali a carico dello Stato, che possono avere natura positiva, quale l’obbligo di prevenire le interferenze, o negativa, quale il divieto di interferire.

Dal generale obbligo di proteggere il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio e quindi dell’ambiente salubre in caso di esercizio di attività pericolose e inquinanti discende innanzitutto, quale obbligo primario, il dovere dello Stato di predisporre un quadro legislativo e amministrativo adeguato per prevenire efficacemente i danni all’ambiente e alla salute umana connessi allo svolgimento di tali attività.

In particolare, quando si tratta di attività pericolose, tale regolamentazione deve essere adatta alle specificità dell’attività in questione, rispetto al rischio che potrebbe derivarne. Tale regolamentazione dovrà disciplinare quindi l’autorizzazione, la messa in funzione, lo sfruttamento, la sicurezza ed il controllo dell’attività, oltre che imporre ad ogni persona interessata da quest’ultima l’adozione di misure di ordine pratico adatte ad assicurare la protezione effettiva dei cittadini la cui vita rischia di essere esposta ai pericoli inerenti all’attività di specie.

In secondo luogo, dall’obbligo generale di tutela scaturisce l’ulteriore dovere per lo Stato di adottare tutte le misure preventive specifiche, ragionevoli ed idonee ad eliminare i rischi prevedibili e a proteggere i diritti degli interessati al godimento di un ambiente sano e protetto.

Tra le misure preventive riveste poi un ruolo fondamentale il dovere delle autorità di informare il pubblico sulle situazioni di rischio per la salute o la vita a cui è esposto. Peraltro, la Corte E.D.U. ha precisato che fornire informazioni al pubblico sui rischi è una misura necessaria ma non sufficiente per adempiere all’obbligo di adottare tutte le misure preventive necessarie.

Infine, agli obblighi di tipo sostanziale appena menzionati, si affianca anche un obbligo di natura procedurale, secondo il quale il processo decisionale che porta all’autorizzazione dell’esercizio dell’attività pericolosa deve essere equo e tenere in debita considerazione l’interesse degli individui al rispetto della propria vita privata. Esso deve in particolare svolgersi attraverso indagini e studi adeguati e approfonditi, tali da permettere la valutazione anticipata e la prevenzione degli eventuali rischi connessi all’attività in questione che possono danneggiare l’ambiente o ledere il diritto alla vita e all’integrità fisica degli individui. Inoltre, le conclusioni degli studi e delle informazioni che permettono di valutare il pericolo devono essere resi accessibili al pubblico.

Da ultimo, gli individui devono poter presentare un ricorso contro ogni decisione, ogni atto od omissione dinanzi ai tribunali se ritengono che i loro interessi o le loro osservazioni non siano state sufficientemente tenuti in considerazione nel processo decisionale.

Ora, nel caso di specie lo Stato italiano considerato nel suo complesso appare essere venuto meno agli obblighi positivi imposti dalla Convenzione.

In effetti, il grave inquinamento da PFAS delle falde acquifere e dei bacini idrografici sembra mettere sul banco degli imputati, ancora una volta, l’inadeguatezza degli strumenti di tutela ambientali a disposizione e la mancanza di tempestivi strumenti di controllo effettivi di natura preventiva.

La violazione degli obblighi positivi è da ricercare nel ritardo nell’individuazione di parametri preventivi di tutela delle acque: i componenti PFAS, pur essendo stati messi parzialmente sotto sorveglianza in Europa non sono ancora trattati con la necessaria attenzione e urgenza e attualmente i limiti di tolleranza appiano ancora troppo alti o addirittura assenti in altre regioni d’Italia.

In definitiva la legislazione italiana in materia è arrivata in grave ritardo e appare ancora lacunosa sia sotto il profilo della prevenzione, ma anche e soprattutto sotto quello della repressione penale, essendo tale strumento incapace di dare risposte concrete ed efficaci per punire e contrastare il grave inquinamento ambientale da PFAS.

A fronte di questa emergenza è ora importante unire le forze e procedere celermente, condividendo le conoscenze e i saperi, le energie e la determinazione.

In Europa si devono sorvegliare i lavori della nuova direttiva sull’acqua potabile proposta dalla Commissione europea[24] che andrà a modificare l’attuale direttiva in vigore da vent’anni in modo che la tutela della salute sia la migliore possibile.

In Italia si deve lavorare per avere un quadro normativo armonico che sia strumento efficace e completo sia per la prevenzione che per la repressione del fenomeno e per questo è necessario un coinvolgimento della società civile e, soprattutto della politica.

Infine, i cittadini. Ci si deve battere per far valere i propri diritti fondamentali, incomprimibili e irrinunciabili. Azioni giudiziarie di alto profilo possono portare a cambiamenti importanti e rivoluzionari. Come ad esempio  nel caso dei cittadini di Parkersburg in West Virginia negli U.S.A. i quali, con l’aiuto dell’avv. Robert Billot[25], intentarono nel 2001 una causa di inestimabile valore civile contro lo stabilimento DuPont che sversava da decenni nei terreni e nel fiume Ohio il PFOA, uno dei componenti del PFAS. Grazie a questa azione e agli studi scientifici che ne sono seguiti negli U.S.A. si è arrivati a stabilire un limite di massima concentrazione di PFOA nelle acque potabili pari a 0,07 parti per miliardo (ovvero 0,07 ng/l) .

                                                                                   Antonella Mascia

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[1] Il sito industriale è attivo dal 1964.

[2]La Relazione sull’inquinamento da sostanze PFAS in alcune aree della regione Veneto della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati approvata l’8 febbraio 2017 alla pagina 35, riporta testualmente: “Gli accertamenti eseguiti dal CNR, (…), hanno consentito di appurare la presenza di composti perfluoroalchilici nelle acque potabili prelevate al rubinetto, in un’area della provincia di Vicenza di oltre 100 kmq, superiori a 1.000 nanogrammi per litro, che rendono tali acque del tutto inidonee all’uso potabile.”(si veda al seguente indirizzo:

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/024/INTERO.pdf)

[3] Per maggiori informazioni delle aree coinvolte si legga la comunicazione apparsa sul portale della Regione Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3203974

[4] Si veda in proposito l’articolo del 13 luglio 2018 di Greenpeace Italia, “PFAS, Greenpeace: «Regione Veneto spieghi perché ha autorizzato Miteni a trattamento di rifiuti chimici pericolosi che hanno portato a contaminazione da GenX»”, al seguente indirizzo: https://www.greenpeace.org/italy/comunicato-stampa/369/pfas-greenpeace-regione-veneto-miteni-genx/

[5] Il GenX (acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2(eptafluoropropossi)-propanoico) è una sostanza che, oltre ad essere persistente e di difficile degradazione, è classificata come potenzialmente cancerogena, e con possibili effetti negativi anche sul fegato che si manifestano agli stessi livelli di concentrazione del PFOA.

[6] Sul GenX si veda la relazione del luglio 2018 di Greenpeace Italia “Sette scomode verità su GenX” al seguente indirizzo: https://storage.googleapis.com/planet4-italy-stateless/2018/11/a81718bc-a81718bc-sette_scomode_verità_sul_genx.pdf

[7] La sigla PFAS indica Sostanze Perfluoro Alchiliche (acidi perfluoroacrilici): è una famiglia di composti chimici utilizzata prevalentemente in campo industriale. Sono catene alchiliche idrofobiche fluorurate: in estrema sintesi, sono acidi molto forti usati in forma liquida, con una struttura chimica che conferisce loro una particolare stabilità termica e li rende resistenti ai principali processi naturali di degradazione. Dagli anni Cinquanta i PFAS sono usati nella filiera di concia delle pelli, nel trattamento dei tappeti, nella produzione di carta e cartone per uso alimentare, per rivestire le padelle antiaderenti e nella produzione di abbigliamento tecnico, in particolare per le loro caratteristiche oleo e idrorepellenti, ossia di impermeabilizzazione. Le classi di PFAS più diffuse sono il PFOA (acido perfluoroottanoico) e il PFOS (perfluorottanosulfonato): quest’ultimo è usato per esempio nelle schiume antincendio. PFOA e PFOS (8 atomi di carbonio) hanno un’elevata persistenza nell’ambiente (oltre 5 anni), mentre altri PFAS a catena corta (4-6 atomi di carbonio) hanno una persistenza ridotta, misurabile in qualche decina di giorni.

[8] Si veda anche al seguente indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/arpav/pagine-generiche/sostanze-perfluoro-alchiliche-pfas

[9] Si veda in particolare, la Relazione sull’inquinamento da sostanze PFAS in alcune aree della regione Veneto della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati approvata l’8 febbraio 2017, consultabile al seguente indirizzo: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/024/INTERO.pdf

[10] Lo studio ENEA-ISDEè consultabile al seguente indirizzo:

http://www.enea.it/it/seguici/events/isde/M_MastrantonioConvegno5maggio.pdf

[11] Agenzia nazionale per le nuove tecnologie – ENEA

[12] Associazione medici per l’ambiente – ISDE

[13] Si veda in proposito, la Relazione sull’inquinamento da sostanze PFAS in alcune aree della regione Veneto della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati approvata l’8 febbraio 2017, alle pagine 30-33, consultabile al seguente indirizzo: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/024/INTERO.pdf.

[14] Si veda a pagina 48 e seguenti della Relazione sull’inquinamento da sostanze PFAS in alcune aree della regione Veneto della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati approvata l’8 febbraio 2017, consultabile al seguente indirizzo: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/024/INTERO.pdf.

[15] L’indagine è consultabile al seguente indirizzo: https://storage.googleapis.com/planet4-italy-stateless/2018/11/04ee0c4a-04ee0c4a-the_international_chemical_investors_group_icig.pdf

[16] Si veda anche la sintesi dell’indagine in lingua italiana al seguente indirizzo: https://storage.googleapis.com/planet4-italy-stateless/2018/11/cae747da-cae747da-emergenza_pfas_in_veneto_chi_paga_.pdf

[17] Per maggiori informazioni si legga l’articolo apparso sul sito di Greenpeace Italia, “Emergenza PFAS in Veneto. Chi paga?”, al seguente indirizzo: https://www.greenpeace.org/italy/rapporto/1715/emergenza-pfas-in-veneto-chi-paga/

[18] Si veda la Relazione, pagine 85 e seguenti, al seguente indirizzo: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/024/INTERO.pdf

[19] Si veda il comunicato n. 98 del 22 settembre 2017 consultabile al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistamp&id=4953

[20] Si veda l’ordinanza del Tribunale di Vicenza al seguente indirizzo: http://3.citynews-vicenzatoday.stgy.ovh/~media/21682477139146/sentenza-fallimento-miteni-2.pdf

[21] Presso il Tribunale di Vicenza risultano essere pendenti il procedimento n. 2414 del 2015 contro ignoti, il procedimento n. 1161 del 2015, modello 45, ossia un’indagine conoscitiva, e il più recente procedimento n. 1943 del 2016 a carico di imputato noto, che risponde a una recente denuncia firmata tra l’altro da parecchi parlamentari. Sia a Verona che a Vicenza sono stati inoltre presentati esposti da parte di Legambiente, da CGIL e da singoli cittadini.

[22] Si veda al seguente indirizzo: http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/39/audiz2/audizione/2016/05/12/indice_stenografico.0099.html

[23] Si vedano le pagine 27-29 della Relazione sull’inquinamento da sostanze PFAS in alcune aree della regione Veneto della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati approvata l’8 febbraio 2017, consultabile al seguente indirizzo: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/024/INTERO.pdf.

[24] Per ulteriori approfondimenti si veda al seguente indirizzo: https://contrattoacqua.it/notizie-cicma/direttiva-europea-sull-acqua-potabile-(725).htm

[25] Si veda l’articolo al seguente indirizzo: https://www.nytimes.com/2016/01/10/magazine/the-lawyer-who-became-duponts-worst-nightmare.html

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