Il XXVI^ rapporto annuale del CPT del Consiglio d’Europa sulle procedure di custodia cautelare

carcereStrasburgo, 11 maggio 2017 – Lo scorso 20 aprile 2017 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d’Europa ha pubblicato il rapporto annuale sull’attività di monitoraggio e controllo svolta nel corso del 2016.

Dieci gli Stati oggetto delle Periodical Visits, strumento di controllo ordinariamente operato dal CPT, e sette quelli oggetto delle visite ad hoc. Appartenente al gruppo dei primi anche l’Italia, la cui documentazione risulta non ancora disponibile perché trasmessa recentemente.

Il CPT, rappresentato dalla Presidente Mykola Gnatovskyy, ha evidenziato serie ed evidenti problematicità esistenti tra i Paesi Membri in materia di sovraffollamento carcerario, dedicando ampio spazio alla condizione delle persone detenute in attesa di giudizio o di condanna definitiva.

Il CPT ha inoltre evidenziato, sulla base dei dati statistici disponibili che vi sono ampie difformità tra i Paesi Membri riguardo alla frequenza e durata delle misure cautelari detentive.

La percentuale dei detenuti in attesa di giudizio o di condanna definitiva varia tra l’8% e il 70% della popolazione carceraria, con una media di circa il 25% totale di detenuti in regime di custodia cautelare nell’area di competenza del Consiglio d’Europa. Tale dato aumenta ulteriormente se si contano i cittadini stranieri sottoposti a misure cautelari, con una media di circa il 40% del numero complessivo di detenuti.

Il CPT ha evidenziato e raccomandato esplicitamente il ricorso a misure cautelari detentive solo nei casi di extrema ratio per una durata del più breve tempo possibile, esortando le autorità preposte all’esercizio di attente valutazioni preliminari, che devono tener conto dei rischi di reiterazione del reato, fuga, occultamento o manomissione delle prove, l’influenza dei testimoni ovvero l’intralcio all’azione giudiziaria.

Il CPT ha inoltre ripetutamente sottolineato le criticità che potrebbero generarsi da provvedimenti detentivi in regime di misure cautelari, soprattutto riguardo alle conseguenze di carattere psicologico, che possono essere all’origine di trattamenti inumani e degradanti.

Tra le raccomandazioni suggerite vi è innanzitutto l’importanza di istituire misure detentive che soddisfino i parametri stabiliti dal CPT e, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, assicurare procedure di accoglimento e di integrazione carceraria. È inoltre auspicata la separazione degli ambienti e delle attività tra i detenuti in attesa di giudizio e quelli condannati in via definitiva.

Alla luce del rapporto del CPT, in tema di detenzione cautelare, si segnala inoltre il rilevante numero di condanne che nel corso degli anni il Governo italiano ha subito da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Pronunce di violazione di cui all’articolo 5 della Convenzione EDU e riguardanti la constatazione di inadeguatezza del sistema per l’applicazione di eccessivi periodi di detenzione cautelare, quanto per l’assenza di garanzie adeguate.

Riguardo all’Italia, dagli ultimi dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 30 aprile 2017[1] è risultato che su un totale di 56.436 detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani, circa 9.760 (quasi il 17,3%) risultano in attesa di primo giudizio e 9.734 (all’incirca il 17,2%) sono invece il totale dei condannati non via definitiva.

A partire dal Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2013, convertito con legge n. 94 del 9 agosto 2013[2], a cui si è aggiunto il Decreto legge n. 92 del 26 giugno 2014, poi convertito con legge n. 117 dell’11 agosto 2014[3] e dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015[4], il legislatore italiano ha dato avvio ad una serie di provvedimenti di natura deflattiva e ispirati al principio dello stare liberatis. Tuttavia così evidenziato anche dal Presidente Canzio della Corte nel corso della relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017[5], il problema deve essere affrontato migliorando le condizioni di vita di tutti i detenuti e garantendo loro strutture adeguate a favorirne la riabilitazione e reintegrazione.

[1] Dati disponibili sul sito del Ministero di Giustizia, http://www.giustizia.it.

[2] Fonte : http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/19/13A07047/sg .

[3] Fonte : http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/27/14G00104/sg .

[4] Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/23/15G00061/sg .

[5] Relazione del Primo Presidente, Dott. Giovanni Canzio, sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2016 presentata in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, tenutasi il 26 gennaio 2017 presso la Corte Suprema di Cassazione.

L’articolo è stato redatto in collaborazione con la dott.ssa Grazia SCOCCA

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