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Strasburgo, 23 settembre 2009 – Il 20 settembre Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto dal titolo « Pushed Back, Pushed Around – Italy’s Forced Return of Boat Migrants and Asylum Seekers, Libya’s Mistreatment of Migrants and Asylum Seekers » (Scacciati e schiacciati), dedicato ai respingimenti in mare dei migranti verso la Libia effettuati dall’Italia.

Nel rapporto si fa riferimento al brutale trattamento riservato ai migranti dalle autorità libiche, in piena violazione dei loro diritti fondamentali.

Human Rights Watch chiede all’Italia di interrompere immediatamente il trasferimento verso la Libia dei migranti trovati in mare.

Strasburgo, 22 settembre 2009 – Il 20 settembre scorso, Miklos Haraszti, il rappresentante dell’OSCE per la libertà dei media ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, chiedendogli di ritirare le cause promosse nei confronti di due quotidiani italiani, la Repubblica e l’Unità.

Qui potete trovare il link al comunicato stampa emesso dall’OSCE (in versione inglese).

Strasburgo, 20 settembre 2009 – con sentenza del 17 settembre 2009, la CEDU si è pronunciata nel caso Manole e altri c. Moldavia (ricorso n. 13936/02), dichiarando la violazione dell’articolo 10 della Convenzione. La vicenda è di grande attualità perché riguarda la libertà di espressione con riferimento al controllo politico e al regime di monopolio esistente in Moldavia sulla televisione pubblica, fatto che impedisce il libero esercizio della libertà di stampa.

Questa segnalazione nasce perchè, leggendo il caso, ho riscontrato alcune analogie con quanto sta succedendo in Italia in tema di informazione e di servizio pubblico pluralistico ed imparziale.

A mio avviso e con i dovuti distinguo, anche in Italia si sta assistendo ad un controllo sempre più forte del potere politico sull’informazione nel servizio pubblico. Questo controllo, associato ad un regime di grande concentrazione del sistema radiotelevisivo nelle mani di singoli, fa sorgere sempre più dubbi sulla garanzia del pluralismo in Italia e, in ultima analisi, sulla tenuta del sistema democratico.

È di pochi giorni fa la censura al trailer di Videocracy (qui il comunicato RAI sui motivi di censura) e l’annullamento della trasmissione già programmata “Ballarò”, prevista per il 15 settembre 2009, colpevole di andare in onda nello stesso momento dell’edizione straordinaria di “Porta a Porta”, per evitare la sovrapposizione di due programmi su un medesimo argomento, il terremoto dell’Aquila  (qui un commento dell’associazione Articolo21). Oppure il fatto che il servizio pubblico non voglia più garantire la copertura legale a coloro che lavorano ai servizi di “Report” (qui l’intervista a Milena Gabbanelli), con il presumibile intento di intimidirli perché eventuali azioni legali dovranno essere sostenute dagli stessi in prima persona. O ancora, il fatto che non siano stati ancora rinnovati i contratti per la partecipazione al programma “Annozero” del giornalista Travaglio e dell’umorista Vauro. Per non parlare del fatto che i direttori delle testate giornalistiche del servizio pubblico possono essere solo quelli “graditi” alla classe politica. A ciò si aggiunge il fatto che l’organo preposto per garantire l’imparzialità del servizio pubblico attualmente esistente non sembra essere in grado di garantirne una vera indipendenza.

Sulla libertà di stampa in Italia si discute anche a livello internazionale. Ci sono documenti che permettono di dare un quadro a mio avviso preoccupante sullo stato di salute di questo fondamentale diritto. In particolare, ricordo l’avviso sulla compatibilità delle leggi “Gasparri” e “Frattini” con gli standard del Consiglio d’Europa in materia di libertà di espressione e pluralismo dei media, adottato dalla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa nel corso della 63ma Sessione Plenaria nel giugno 2005 e  il rapporto del 2008 di Freedom House. Ma anche l’Unione europea è intervenuta diverse volte sulla questione della concentrazione dei media in Italia.

Detto questo, passo all’esame di Manole e altri c. Moldavia per poter permettere a chi legge di riflettere sull’esistenza di eventuali analogie tra questo caso e la situazione italiana.

La vicenda riguarda alcuni giornalisti, capi redattori e programmatori, i ricorrenti, che hanno lavorato per la televisione Teleradio-Moldavia (TRM) e che hanno denunciato che la televisione pubblica in Moldavia, da sempre sottoposta ad un controllo politico, a partire dal febbraio 2001, quando il partito comunista ha vinto a larga maggioranza le elezioni politiche, ha visto il licenziamento di molti giornalisti, sostituiti da persone gradite al Governo. I ricorrenti affermano che a partire dal 2001 le restrizioni alla libertà giornalistica sono diventate molto più forti.

Per dimostrare il loro assunto i ricorrenti fanno riferimento ad una serie di fatti.

Innanzitutto i ricorrenti denunciano che i servizi favorevoli al Governo, che prendevano i due terzi dei notiziari, avevano una durata tra i 3 e i 5 minuti mentre gli altri avvenimenti avevano una durata che variava dai 60 ai 90 secondi. I notiziari inoltre non dovevano riferire di alcun conflitto all’interno del Paese o degli eventi organizzati dall’opposizione o da organizzazioni non governative o da persone in opposizione alla linea politica del partito di maggioranza. I ricorrenti riferiscono dell’esistenza di una “lista nera” comprendente il nome di personaggi di spicco del mondo politico, culturale e scientifico che non sostenevano il partito comunista a cui era negato l’accesso ai programmi di TRM. Nei rari casi in cui un membro dell’opposizione era intervistato, la sua intervista veniva interrotta oppure il suo contenuto veniva modificato dal commento giornalistico o addirittura il commento veniva fornito dall’agenzia di stampa governativa, la Moldpress.

I ricorrenti denunciano che i programmi come i notiziari furono sottoposti a censura. Gli argomenti controversi furono proibiti, la selezione degli ospiti controllata, i programmi in diretta aboliti, il palinsesto settimanale doveva essere approvato dal Presidente di TRM. I programmi non approvati venivano eliminati senza preavviso per gli spettatori o i partecipanti e senza alcuna spiegazione.

Frasi come “rumeno”, “lingua rumena”, “bessarabia”, “storia dei rumeni”, “regime totalitario” furono proibite, cosi come il riferimento a particolari periodi storici, come il periodo tra le due guerre mondiali, la carestia nell’USSR, il regime stalinista, il gulag e il periodo di risveglio nazionale del 1989.

I ricorrenti riportano anche una serie di fatti specifici. Un giornalista aveva subito una sanzione disciplinare per aver usato le espressioni “regime comunista totalitario, “governo comunista” e “la piazza della grande assemblea nazionale” durante una diretta sul giorno dell’Indipendenza, il 27 agosto 2001. L’intervista a Mircea Snegur, il primo Presidente della Modavia, aveva subito dei tagli. Un giornalista era stato sanzionato per aver registrato un’intervista con il Presidente dell’Unione dei lavoratori del cinema durante la quale l’intervistato aveva riferito che “nel periodo di regime totalitario le chiese sono distrutte”. Un’intervista al precedente segretario generale del partito comunista, del 22 settembre 2001, aveva subito tagli perché l’intervistato, riferendosi alla situazione economica in Moldavia, aveva affermato che “al momento non si vede alcuna luce alla fine del tunnel”. Un programma, che avrebbe dovuto andare in onda il 28 ottobre 2001, riguardante i cantanti Doina e Ion Aldea Teodorovici era stato cancellato. Vi era stato il rifiuto di fornire copertura mediatica alla posizione dell’opposizione durante un reportage del 22 febbraio 2002 relativa ad un dibattito parlamentare sulla situazione socio-politica. Un servizio riguardante una conferenza stampa tenuta da un deputato dello schieramento parlamentare “Alianţa Braghiş”, che criticava le proposte del Governo per una riforma territoriale amministrativa era stato censurato. I servizi riguardanti il Congresso dei filologi e la conferenze organizzate dagli storici erano stati proibiti perché l’opinione sulla “storia dei rumeni” sarebbero state espresse in lingua rumena. Era stato vietato di effettuare, nell’aprile 2002, un servizio speciale sull’inaugurazione del Museo di Storia nazionale, dedicato alle vittime della repressione stalinista. Era stato vietato di diffondere un servizio speciale nel luglio 2002, su Elle Pelerino, perché la stessa aveva riferito della deportazione sovietica dei tedeschi. Era stato cancellato un servizio speciale nel luglio 2002 su Gherge Ghimpu, per il titolo del suo libro “la coscienza nazionale dei rumeni moldavi”. Era stata vietata, durante il periodo natalizio 2002 e 2003, qualsiasi intervista con sacerdoti della Chiesa metropolitana di Bessarabia.

Infine i ricorrenti riferiscono che il 28 novembre 2003 il talk show “Bună Seara”, era stato dedicato alla discussione del piano per il federalismo della Moldavia proposto dalla Federazione della Russia. Gli ospiti dello show erano Vladimi Filipov, rappresentante del Consiglio d’Europa in Moldavia, Klaus Neurkirh, il portaparola della missione OSCE, e i tre leader degli schieramenti parlamentari: Victor Stepaniuc, Dumitru Braghiş e Iurie Roşca. Vladimir Filipov, a poche ore dalla messa in onda, era stato chiamato dal Presidente di TRM il quale gli aveva riferito che lo show era stato cancellato. La produzione e il presentatore tuttavia non erano stati informati. Il rappresentante dell’OCSE, Dumitru Braghiş e Iurie Roşca arrivarono in studio. Il pubblico prese posto e lo show cominciò. Ma all’insaputa dei partecipanti e senza alcuna spiegazione, il programma non veniva messo in onda e al suo posto veniva trasmesso un film. I giornalisti che avevano lavorato allo show furono successivamente interrogati dalla polizia.

I ricorrenti fanno inoltre riferimento alle proteste e agli scioperi avvenuti nel 2002. Le contestazioni, avvenute dal 9 gennaio al maggio 2002, erano state promosse dal principale partito di opposizione, il partito del popolo cristiano-democratico, e la protesta era concentrata contro le decisioni prese del Governo di modificare il programma scolastico di storia e di reintrodurre lo studio obbligatorio della lingua russa. Le dimostrazioni nella piazza della Grande Assemblea Nazionale, davanti al palazzo del Governo, avevano coinvolto diecimila manifestanti.

I ricorrenti denunciano che la copertura mediatica su tali manifestazioni fu molto limitata e strettamente controllata tanto che fu vietato di dare alcuna informazione sui motivi della protesta. Per questo motivo il 25 febbraio 2002, 331 dipendenti di TRM fecero uno sciopero per chiedere la fine della censura. Per tale sciopero a due giornalisti di TRM vennero irrogate sanzioni disciplinari. Gli interessati si opposero e vinsero la causa.

Nell’aprile 2002, il Consiglio di coordinamento dei media moldavo aveva pubblicato le proprie conclusioni sulla denuncia di censura nei confronti di TRM. Il Consiglio pur constatando che certe parole e soggetti erano vietati nei servizi di TRM, aveva respinto ogni altra denuncia di censura ritenendole delle scuse invocate dai giornalisti per giustificare la loro mancanza di professionalità.

La CEDU, prima di pronunciarsi nel merito inquadra il caso in un contesto normativo sia internazionale che nazionale, facendo particolare riferimento a raccomandazioni e rapporti del Consiglio d’Europa e a relazioni di organizzazioni non governative in tema di libertà di stampa.

Vengono citati i lavori della quarta conferenza sulla politica dei mass media tenutasi a Praga dal 7 all’8 dicembre 1994 dove il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la risoluzione n. 1 sul futuro del servizio pubblico di radiotelevisivo, la raccomandazione n. R(96)10 adottata nel 1996 sulla garanzia e l’indipendenza del servizio pubblico di radiodiffusione, la raccomandazione Rec(2000)23 sull’indipendenza e le funzioni delle Autorità regolatrici per il settore radiotelevisivo e la dichiarazione sulle garanzie per l’indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo negli stati membri adottato il 7 settembre 2006.

La CEDU fa poi riferimento ad altri rapporti che riguardano l’illegittima influenza politica su TRM. In particolare vengono menzionati il rapporto del gennaio 2004 del rappresentante speciale del Segretario Generale del Consiglio d’Europa in Moldavia e le osservazioni e raccomandazioni del rappresentante dell’OCSE per la libertà dei media in seguito alla sua visita effettuata in Moldavia dal 18 al 21 ottobre 2004. La CEDU fa poi riferimento ad un documento pubblicato congiuntamente da OCSE e Consiglio d’Europa sulla situazione della radiotelevisione in Moldavia. Infine la CEDU menziona una pubblicazione della Commissione europea (COM(2004)373) che si occupa anche di diritti fondamentali in Moldavia, tra cui la libertà di stampa. La CEDU infine fa riferimento al rapporto dell’organizzazione non governativa The Independent Journalism Center (IJC) che ha monitorato i programmi di TRM tra giugno 2004 e ottobre 2005 e al rapporto di un’altra organizzazione internazionale non governativa, Article 19, avente ad oggetto il servizio pubblico di radiotelevisione in Bielorussia, Moldavia e Ucraina.

Per quanto riguarda il merito della vicenda, i ricorrenti denunciano che durante la loro attività di giornalisti presso TRM, sono stati sottoposti a censura, imposta questa dalle autorità statali attraverso la dirigenza di TRM, e che ciò è in contrasto  con l’articolo 10 della Convenzione.

Prima di esaminare il caso, la CEDU richiama la sua giurisprudenza e i principi generali (§§ 95-114) da essa elaborati in materia di libertà di espressione e in particolare di libertà di stampa.

La CEDU richiama innanzitutto il principio secondo cui non ci può essere democrazia senza pluralismo. Inoltre la CEDU ricorda quanto sia importante la libertà di stampa, in quanto fornisce all’opinione pubblica uno degli strumenti migliori per conoscere e giudicare le idee e le attitudini degli uomini politici. La CEDU ricorda poi che l’opinione pubblica ha il diritto di ricevere le informazioni e le idee (si vedano i casi Partito socialista e altri c. Turchia, 1998, §§ 41, 45 e 47, Lingens c. Austria, 8 luglio 1986, § 41 e Handyside c. Regno Unito, § 49, 7 dicembre 1976).

Riguardo alla radio e alla televisione, la CEDU ricorda quanto questi mezzi abbiano un ruolo particolarmente importante, questo perché riescono a trasmettere il loro messaggio attraverso suoni ed immagini e pertanto con un impatto più immediato e potente (si vedano i casi Jersild c. Danimarca, 23 Settembre 1994, § 31 e Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca [GC], n. 49017/99, § 79).

La CEDU passa quindi a ricordare che quando in una società viene permesso ad un potere economico o a un gruppo politico di ottenere una posizione di dominio e di controllo dei media e quando questi esercitano una pressione sul sistema radiotelevisivo ed eventualmente limitano la loro libertà editoriale, mettono a repentaglio il ruolo fondamentale della libertà di espressione in una società democratica così come garantita dall’art. 10 della Convenzione, in particolare quando essa serve per comunicare informazioni ed idee di interesse generale, che il pubblico può peraltro pretendere (si veda VGT Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera, n. 24699/94, §§ 73 e 75; si veda anche De Geillustreerde c. Paesi Bassi, n. 5178/71, decisione della CommEDU del 6 luglio 1976, § 86). Secondo la CEDU questo vale anche dove la posizione di controllo è esercitata da un sistema radiotelevisivo statale o pubblico. La CEDU ha affermato che, tenuto conto della loro radicalità, un regime di licenze che riconosce al sistema pubblico radiotelevisivo un monopolio sulle frequenze utilizzabili può essere giustificato solo da una prevalente necessità (si veda Informationsverein Lentia e altri c. Austria, 24 novembre 1993, § 39).

La CEDU passa poi a ricordare che un genuino ed effettivo esercizio della libertà di espressione non dipende solamente dal dovere dello Stato di non interferire, ma richiede che lo stesso adotti misure positive di protezione, attraverso le leggi o la prassi (si veda per esempio Özgür Gündem c. Turhia, n. 23144/93, §§ 42-46; Fuentes Bobo c. Spagna, n. 39293/98, § 38, 29 febbraio 2000; Appleby e altri c. Regno Unito, n. 44306/98, §§ 39-40). Lo Stato deve essere quindi considerato come il garante del pluralismo (si vedano Informationsverein Lentia e altri, § 38; VGT Verein gegen Tierfabriken, §§ 44-47).

La CEDU ritiene inoltre che nel campo del sistema radiotelevisivo, lo Stato abbia l’obbligo di assicurare in primo luogo che il pubblico possa avere accesso, attraverso la radio e la televisione, ad un’informazione imparziale ed accurata e ad uno spettro di opinioni e commenti che riflettano le diverse posizioni politiche; in secondo luogo che ai giornalisti e agli altri professionisti che lavorano nel campo del sistema radiotelevisivo non venga impedito di comunicare un’informazione o un commento (§ 100).

Secondo la CEDU, quando uno Stato decide di creare un sistema radiotelevisivo pubblico, deve garantire, attraverso la legge nazionale e la prassi, un sistema che fornisca un servizio pluralistico. Soprattutto quando le stazioni private non offrono una genuina alternativa al servizio pubblico. Per un corretto funzionamento della democrazia è indispensabile che le trasmissioni del servizio pubblico siano imparziali ed indipendenti. In esse deve essere possibile un ampio scambio di informazioni e commenti e i forum di discussione si devono svolgere con la possibilità di un ampio scambio dei diversi punti di vista (§ 101).

La CEDU passa poi ad esaminare se nel caso di specie vi sia stata un’interferenza, ad opera dello Stato, sul diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti. Secondo la CEDU, le attività della dirigenza di TRM non hanno fornito un’opportunità sufficiente per rappresentare adeguatamente i partiti di opposizione. Inoltre la CEDU prende in considerazione anche il fatto che era stata vietata o limitata grandemente la discussione su argomenti ritenuti sensibili o sgraditi al Governo. Per tali ragioni la CEDU ha ritenuto che i ricorrenti, in quanto giornalisti editori e produttori presso TRM, abbiano subito un’interferenza nel loro diritto alla libertà di espressione (§ 106).

La CEDU ha ritenuto quindi che TRM non sia riuscita a garantire un informazione bilanciata e pluralistica e che lo Stato non abbia posto in essere un sistema normativo tale da garantire a TRM la necessaria indipendenza dal potere politico (§§ 108-110).

La CEDU ha quindi concluso che vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione. La CEDU ha stabilito pertanto che la Moldavia ha l’obbligo di trovare le misure più appropriate per modificare la situazione esistente, attraverso una riforma legislativa, per assicurare il rispetto della libertà di espressione garantita dall’art. 10 della Convenzione (§ 117).

Strasburgo, 13 settembre 2009 – Secondo quanto affermato da Christos Pourgourides, relatore della Commissione Affari Legali dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE), riunita a Parigi l’11 settembre, è ”estremamente preoccupante” che, sui 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, 36 non rispettino integralmente, ed entro un termine ragionevole, le sentenze pronunciate dalla CEDU, in teoria vincolanti.

L’esecuzione delle sentenze impone normalmente allo Stato di corrispondere alla vittima i danni subiti e stabiliti dalla CEDU e, se del caso, a modificare le leggi o la prassi interne per evitare il ripetersi della violazione accertata.

Christos Pourgourides ha presentato una lista delle sentenze in attesa di esecuzione. Questa lista è stata redatta tenendo in considerazione due criteri, ossia quello di indicare le sentenze che non sono state integralmente eseguite dopo cinque anni dalla loro pronuncia e quello di tener presente le sentenze che mettono in luce importanti problemi strutturali del sistema interno.

Anche l’Italia fa parte del gruppo di Stati che non rispettano integralmente le sentenze emesse dalla CEDU. Nel rapporto [AS/Jur (2009) 36 del 31 agosto 2009] e nella lista aggiornata [AS/Jur (2009) 36 Addendum del 31 agosto 2009] potrete trovare tutte le informazioni utili riguardo all’Italia.

Segnalo infine anche un documento redatto dalla Direzione di monitoraggio del Consiglio d’Europa e relativo alle sentenze emesse nei confronti dell’Italia in corso di esecuzione.

Strasburgo, 12 settembre 2009 – Segnalo che si tiene a Lampedusa, dall’11 al 12 settembre 2009, il convegno organizzato da Magistratura Democratica e da Movimento per la Giustizia “La frontiera dei diritti. Il diritto della frontiera”.

Intervengono giuristi illustri e persone esperte nella materia trattata. Tra essi Alfonso Amatucci, Giovanni Maria Bellu, Paolo Beni, Laura Boldrini, Fernanda Contri, Giusy D’Alconzo, padre Antonino Fasullo,Luigi Ferrajoli,Valerio Fracassi, Ignacio Ubaldo Gonzales, Karim Metref, Guido Neppi Modona, Vito Monetti, Gioacchino Natoli, Andrea Olivero, Giovanni Palombarini, padre Giorgio Poletti, Livio Pepino, Carlo Renoldi, Rita Sanlorenzo, Donatella Stasio, Armando Spataro, Piero Soldini Daniela Troja e Lorenzo Trucco.

Il programma prevede i seguenti interventi:

Venerdì 11 settembre

ore 16.00 Introduzione

Per una legislazione dell’immigrazione giusta ed efficace

ore 16.30 I sessione

L’Europa e le migrazioni: tra accoglienza e rifiuto

ore 17.45 II sessione

La Costituzione e lo straniero

ore 19.00 III sessione

I popoli violati e il diritto di asilo

ore 21.30 Proiezione del film “Quando sei nato non puoi più nasconderti” di Marco Tullio Giordana. Sarà presente il regista.

Sabato 12 settembre

ore 10.00 Tavola rotonda

Divieto di criminalizzare

ore 12.30 Conclusioni

L’uguaglianza, i diritti dei migranti, l’impegno dei giuristi

Gli interventi di venerdì 11 settembre sono stati registrati da Radio Radicale e possono essere sentiti in versione integrale.

Considerati i tragici fatti di quest’estate, gli interventi sono di grande attualità ed invito tutti ad ascoltarli.

Strasburgo, 7 agosto 2009 – Con sentenza del 16 luglio 2009, la CEDU, nel caso SULEJMANOVIC c. Italia (ricorso n. 22635/03), dove il ricorrente si lamenta delle condizioni della propria detenzione nel carcere di Rebibbia a Roma, ha accertato la violazione dell’art. 3 della Convenzione per sovraffollamento carcerario.

Questo è il primo caso di accertamento di una simile violazione nei confronti dell’Italia. Il caso è emblematico e di grande attualità in considerazione della grave situazione di sovraffollamento attualmente esistente nelle carceri italiane.

La vicenda riguarda un cittadino bosniaco, Izet Sulejmanovic, condannato per furto, ricettazione e falso, il quale viene arrestato il 30 novembre 2002 mentre si trova a Roma per ottenere un permesso di soggiorno. Il Sulejmanovic deve scontare nel complesso un anno, nove mesi e cinque giorni di reclusione e pertanto viene condotto nel carcere di Rebibbia a Roma.

Nel luglio 2003, questo carcere ospitava 1.560 persone nonostante la sua capacità di accoglienza fosse limitata a 1.271 persone.

Il Sulejmanovic viene recluso in diverse celle, tutte di 16,20 m2 a cui è collegato un locale sanitario di 5,04 m2. Il Sulejmanovic dall’inizio della sua detenzione fino al 15 aprile 2003 condivide la cella con altre cinque persone. Pertanto ogni detenuto dispone di una superficie media di 2,70 m2.

Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, il Sulejmanovic viene trasferito in un’altra cella, condivisa con altre quattro persone. Pertanto ogni detenuto dispone di una superficie media di 3,40 m2.

Durante il suo periodo di detenzione il Sulejmanovic trascorre le giornate nel modo seguente: alle 18 chiusura della cella; alle 6,30 distribuzione della prima colazione, consumata, come tutti gli altri pasti, in cella, non esistendo alcun locale di ristorazione; alle 8,30 apertura della cella con la possibilità di uscire nel cortile del penitenziario; alle 10 distribuzione del pranzo, alle 10,30 chiusura della cella; alle 13 apertura della cella con la possibilità di uscire nel cortile del penitenziario; alle 14,30 chiusura della cella; alle 16 apertura della cella con la possibilità di circolare nei corridoi; alle 17,30 distribuzione della cena. Ne risulta quindi che il Sulejmanovic rimane rinchiuso in cella quotidianamente per diciotto ore e trenta minuti a cui si deve aggiungere un’ora per i pasti. Il Sulejmanovic può quindi uscire di cella 4 ore e 30 minuti al giorno.

Il Sulejmanovic chiede inoltre per due volte di poter lavorare durante il suo periodo di detenzione, ma invano. Il 20 ottobre 2003, il Sulejmanovic, dopo aver beneficiato di uno sconto di pena, viene rimesso in libertà. Queste le condizioni descritte dal Sulejmanovic e riportate dalla CEDU nella sentenza.

Riguardo alle caratteristiche dei locali in cui i detenuti devono soggiornare disposte in diritto interno la CEDU richiama l’articolo 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 nonché gli articoli 6 e 7 del decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000. Per quanto riguarda il piano internazionale, la CEDU fa espresso riferimento all’articolo 18 delle Norme penitenziarie europee, adottate con raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (versione francese e versione inglese e versione italiana).

I principi generali richiamati dalla CEDU nel caso in esame permettono di ripercorrere la giurisprudenza sviluppatasi in materia.

La CEDU, facendo riferimento alle sentenze di Grande Camera nei casi Saadi c. Italia, sentenza del 28 febbraio 2008 (§127) e Labita c. Italia, sentenza del 6 aprile 2000 (§119), ricorda innanzitutto che l’art. 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima.

La CEDU ricorda inoltre che l’articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all’interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l’inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (Kudla c. Polonia, sentenza di Grande Camera del 26 ottobre 2000, §§ 92-94).

La CEDU ricorda anche che il CPT, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d’Europa, ha fissato a 7 m2 per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione (si veda in merito il secondo rapporto generale, CPT/Inf(92)3, §43) e che un sovraffollamento carcerale grave pone di per sé un problema sotto il profilo dell’articolo 3 della Convenzione (si veda in merito la sentenza Kalachnikov c Russia, sentenza del 15 luglio 2002, § 97).

La CEDU ricorda anche che non può dare la misura, in modo preciso e definitivo, dello spazio personale che deve essere attribuito a ciascun detenuto secondo la Convenzione, dato che questa questione può dipendere da numerosi fattori, come la durata della privazione di libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all’aria aperta o la condizione mentale e fisica del detenuto (si veda in Trepachkine c. Russia, sentenza del 19 luglio 2007, §92).

La CEDU ricorda inoltre che in certi casi la mancanza di spazio personale per i detenuti era talmente evidente da giustificare, di per sé, la constatazione della violazione dell’articolo 3. In questi casi, in linea di principio, i ricorrenti disponevano individualmente di meno di 3 m2 (si vedano i casi, tutti contro la Russia, Aleksandr Makarov c. Russia, n. 15217/07, § 93, 12 marzo 2009 ; Lind c. Russia, n. 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007 ; Kantyrev c. Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007 ; Andreï Frolov c. Russie, n. 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007 ; Labzov c. Russie, n.  62208/00, § 44, 16 giugno 2005, e Mayzit c. Russie, n. 63378/00, § 40, 20 gennaio 2005).

La CEDU ricorda infine che nei casi dove il sovraffollamento non solleva automaticamente l’eccezione di violazione dell’articolo 3, al fine di verificare il rispetto di questa disposizione, possono essere presi in considerazione altri aspetti riguardanti le condizioni di detenzione. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l’areazione disponibile, l’accesso alla luce naturale e all’aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base. Inoltre la CEDU ricorda che anche in casi dove ciascun detenuto disponeva dai 3 ai 4 m2, ha accertato la violazione dell’articolo 3 quando la mancanza di spazio era accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce (si vedano i casi Moisseiev c. Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008 ; Vlassov c. Russia, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008 ; Babouchkine c. Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007 ; Trepachkine, già citato, e Peers c. Grecia, n. 28524/95, sentenza del 19 aprile 2001, §§ 70-72).

La CEDU passa quindi all’applicazione dei principi generali richiamati al caso di specie.

Per quanto riguarda il periodo intercorrente dal 30 novembre 2002 all’aprile 2003, dove il ricorrente è stato detenuto in uno spazio disponibile pari a 2,70 m2, la CEDU afferma che la mancanza palese di uno spazio personale costituisce di per sé un trattamento inumano o degradante. Pertanto, secondo la CEDU per tale periodo vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

Per quanto riguarda invece il periodo successivo,dove il ricorrente ha potuto disporre di uno spazio personale di 3,24 m2,  4,05 m2 e 5,40 m2, la CEDU riconosce un miglioramento della situazione. La CEDU verifica con attenzione la situazione del ricorrente, riscontrando che questi non si è lamentato del riscaldamento della cella o dell’accesso e della qualità del bagno annesso alla cella e che nonostante abbia denunciato di aver subito un pregiudizio alla propria integrità fisica e psichica, non ha poi fornito alcun elemento utile a dimostrazione. Riguardo poi alla possibilità di uscire dalla cella, la CEDU constata che il ricorrente aveva a disposizione quasi 9 ore, tra la possibilità di recarsi nel cortile, o all’interno, con la possibilità di socializzare con gli altri detenuti. La CEDU afferma inoltre che è deplorevole che il ricorrente non abbia potuto svolgere alcuna attività lavorativa all’interno del carcere, ma che questa condizione, di per sé, non è sufficiente per ritenerla contraria all’articolo 3 della Convenzione. La CEDU ha pertanto ritenuto che per questo secondo periodo il trattamento a cui è stato sottoposto il ricorrente non abbia raggiunto quel livello minimo di gravità richiesto perché il caso possa essere considerato in violazione dell’art. 3 della Convenzione.

La CEDU ha condannato l’Italia a risarcire al ricorrente la somma di 1.000 euro per danni morali.

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