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foto antonellaItaliana, avvocato, con un’esperienza approfondita in tema di diritti fondamentali.

Ho esercitato la professione d’avvocato a Verona, dal 1987 al 2002. Successivamente sono stata giurista prima presso la Corte europea dei diritti dell’Uomo per oltre quattro anni e in seguito presso il Consiglio d’Europa, lavorando per la Direzione generale dei diritti dell’Uomo e degli Affari giuridici.

Per il mio particolare percorso personale e professionale, attualmente mi trovo a vivere a Strasburgo, ma il rapporto con l’Italia rimane molto stretto.

Penso che la mia esperienza possa servire a tutti coloro che si ritengano vittime di una violazione dei loro diritti fondamentali. Ed è per questo che intendo mettere a disposizione di tutti le mie conoscenze.

Questo sito servirà a chiarire cosa siano i diritti fondamentali, perché è importante conoscerli approfonditamente e perché è importante poterli tutelare. La mia attenzione si focalizzerà soprattutto sulla situazione italiana. Cercherò di proporre punti di riflessione e dare notizie che possano contribuire a promuovere e garantire i diritti umani nel mio Paese.

Le considerazioni e i commenti che troverete nei miei interventi sono personali e non coinvolgono gli organismi menzionati.

Auguro a tutti buona lettura

Antonella

Strasburgo, 8 novembre 2009 – Il 3 novembre 2009, la CEDU ha emesso la sentenza per il caso Lautsi c. Italia (n. 30814/06), dichiarando la violazione degli articoli 2 del Protocollo n° 1 e 9 della Convenzione che sanciscono rispettivamente il diritto all’educazione e alla libertà di religione.

La CEDU ha ritenuto il ricorso fondato, condannando lo Stato al pagamento di 5.000 euro per danni morali.

Secondo la CEDU l’esposizione obbligatoria di un simbolo religioso nelle aule scolastiche quale il crocifisso limita il diritto dei genitori ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni, e inoltre viola il diritto degli stessi alunni di credere o non credere. Tali restrizioni sono incompatibili con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio della funzione dell’educazione pubblica. 

La sentenza della CEDU ha accesso in Italia un vivo dibattito, che ha coinvolto rappresentanti del Governo e della Chiesa Cattolica, ma anche del mondo civile. Sono stati sentiti alcuni  direttori scolastici,  alcuni Sindaci hanno preannunciato ordinanze che imporrebbero il crocifisso in tutte le scuole di loro competenza. Gli interventi dei giornalisti sono stati molteplici e hanno permesso di esaminare ampiamente la questione.

Da quello che ho potuto leggere e sentire, la prima impressione che ho avuto, riguardo agli interventi dei politici italiani in particolare, è stata quella di una totale mancanza di conoscenza dei fatti riportati dalla sentenza. Gli interventi, a volte anche dai toni fortemente provocatori (si vedano ad esempio le dichiarazioni rilasciate dall’attuale Ministro della Difesa), sono rimasti in superficie, limitandosi a ribadire che la religione cattolica non si tocca e che fa parte della storia dell’Italia e d’Europa. L’intervento della CEDU è stato percepito come un’ingerenza sul piano interno su un argomento “in esclusiva” della politica italiana.

Per fortuna, anche se in seconda battuta e con molto meno clamore, alcuni giornali e riviste hanno approfondito l’argomento, riequilibrando il quadro e dando spazio alla realtà di tolleranza e rispetto delle credenze religiose degli alunni esistente da tempo in tanti istituti scolastici italiani.

Quello che posso dire e ricordare è che la CEDU è l’organismo di controllo designato a garantire il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo da parte degli Stati firmatari, tra cui l’Italia.

È importante inoltre sottolineare che la sentenza CEDU ha chiarito, con toni prudenti e sulla base di principi giurisprudenziali consolidati, che il crocifisso non può essere considerato un semplice simbolo dell’espressione culturale e storica italiana, ma deve essere ritenuto un simbolo religioso di potente impatto, soprattutto in aule scolastiche frequentate da alunni in giovane età e praticanti una religione diversa da quella cristiana o che hanno genitori che vogliono che siano educati nel rispetto del principio di laicità.

Questa pronuncia, come altre recenti di cui ho dato notizia in questo sito, danno il quadro della situazione dei diritti fondamentali in Italia.

E l’Italia ha il dovere di confrontarsi con la realtà che si profila attraverso la lettura di questa e delle altre sentenze e di trovare la via per rispettare i diritti fondamentali cosi come stabilito dall’art. 1 della Convenzione.

Le prese di posizione violente e che assomigliano più a spot elettorali che a valutazioni sull’importanza di garantire un insegnamento imparziale e rispettoso delle credenze religiose e filosofiche degli alunni e dei loro genitori, a mio avviso non sono di certo la strada da percorrere per rispettare i diritti fondamentali in Italia.

Dopo questa breve considerazione, passo ad analizzare, in chiave strettamente giuridica, la sentenza, nella speranza di poter contribuire a dare un quadro completo del suo contenuto.

La ricorrente si rivolge alla CEDU lamentando che l’esposizione del crocifisso nelle aule di una scuola pubblica frequentata dai propri figli costituisce un’ingerenza incompatibile con il suo diritto ad assicurare agli stessi un insegnamento conforme alle sue convinzioni religiose e filosofiche e che pertanto vi sarebbe violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1. Inoltre l’esposizione del crocifisso viola in ogni caso anche l’art. 9 della Convenzione.

Riguardo ai fatti della vicenda, posso dirvi che i figli della ricorrente, durante l’anno scolastico 2001-2002, frequentano la scuola pubblica “Istituto comprensivo statale Vittorio da Feltre” in Abano Terme. Nelle aule scolastiche di tale istituto sono appesi dei crocifissi e la ricorrente se ne lamenta durante una riunione scolastica nell’aprile 2002, ritenendoli contrari al principio di laicità, principio a cui vuole ispirarsi per educare i propri figli. In quella discussione la ricorrente fa espresso riferimento anche alla sentenza della Corte di Cassazione n° 4273 del 1° marzo 2000, secondo la quale la presenza di un crocifisso nelle stanze adibite a luogo per lo svolgimento delle operazioni di voto è già stata considerata contraria al principio di laicità dello Stato.

Nonostante le proteste della ricorrente, la direzione della scuola decide di lasciare il crocifisso esposto nelle aule.

Contro tale decisione, nel luglio 2002, la ricorrente propone ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto. In particolare la ricorrente, solleva una questione di costituzionalità e richiamando gli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e 9 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, denuncia la violazione del principio di laicità. Invocando l’articolo 97 della Costituzione denuncia inoltre la violazione del principio di imparzialità dell’amministrazione pubblica.

Nel frattempo, il 3 ottobre 2002, il Ministero dell’Istruzione pubblica adotta la direttiva n. 2666 con cui raccomanda ai direttori delle scuole di esporre il crocifisso. Il Ministero dell’Istruzione pubblica si costituisce nel procedimento promosso dalla ricorrente, sostenendo che l’esposizione del crocifisso trova giustificazione legale, essendo previsto dall’art. 118 del regio decreto  n. 965 del 30 aprile 1924 e dall’art. 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928.

Nel gennaio 2004 il T.A.R. del Veneto, tenendo in considerazione il principio di laicità sancito dagli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 19, e 20 della Costituzione, ritiene l’eccezione di costituzionalità non manifestamente infondata e pertanto riporta la questione alla Corte costituzionale. Il T.A.R. fa presente che il crocifisso viene imposto agli alunni, ai loro genitori e ai professori  in un contesto dove esistono da una parte il diritto alla libertà di insegnamento e dall’altra l’obbligo scolastico. Inoltre la presenza del crocifisso viene ritenuta come un simbolo religioso che favorisce la religione cristiana a detrimento delle altre religioni.

La ricorrente si costituisce nella procedura davanti alla Corte costituzionale. L’avvocatura dello Stato, costituitosi a sua volta nell’interesse del Governo, sostiene in particolare che la presenza di un crocifisso nelle aule scolastiche sarebbe un “fatto naturale”, da considerarsi non solo come simbolo religioso, ma anche come “l’insegna della Chiesa cattolica”, la sola Chiesa nominata dalla Costituzione, all’art. 7. Il crocifisso deve essere pertanto considerato come un simbolo dello Stato italiano.

Con ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004, la Corte costituzionale si dichiara incompetente, facendo presente che le disposizioni di cui si è eccepita la legittimità costituzionale non hanno forza di legge, ma esclusivamente regolamentare.

Il procedimento davanti al T.A.R. riprende. Con sentenza n. 1110 del 17 marzo 2005, il T.A.R. respinge il ricorso accogliendo la tesi secondo cui il crocifisso deve considerarsi sia come il simbolo della storia e della cultura italiana e conseguentemente manifestazione dell’identità italiana e simbolo dei principi di uguaglianza, libertà,  tolleranza e laicità dello Stato.

Contro tale provvedimento, la ricorrente si oppone, presentando ricorso al Consiglio di Stato. Con sentenza n. 556  del 13 febbraio 2006 anche il Consiglio di Stato rigetta il ricorso, motivando la decisione con il fatto che il crocifisso è da considerarsi uno dei valori laici della Costituzione italiana e rappresentativo dei valori della vita civile.

Prima di affrontare la vicenda nel merito, la CEDU richiama il diritto interno riguardante l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche.

Con chiarezza, la CEDU ricorda che tale obbligo risale ad un’epoca precedente all’unità d’Italia, dove con il regio decreto n. 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte-Sardegna, all’art. 140, si legge “ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (…) di un crocifisso”. Successivamente, nel 1861, nasce lo Stato italiano e lo Statuto del Regno di Piemonte-Sardegna del 1848 diventa lo Statuto italiano. In questo Statuto si legge che “la religione cattolica apostolica e romana (era) la sola religione d Stato. Gli altri culti esistenti (erano) tollerati in conformità con la legge”.

In seguito, la presa di Roma ad opera dell’esercito italiano, avvenuta il 20 settembre 1870, e l’elezione di Roma a capitale dello Stato italiano causano una crisi nelle relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Lo Stato italiano emana la legge n. 214 del 13 maggio 1871 con cui regola unilateralmente le relazioni con la Chiesa, accordando al Pontefice una serie di privilegi  per lo svolgimento regolare dell’attività religiosa. Con l’avvento del fascismo, lo Stato adotta una serie di circolari per garantire l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche. In particolare la CEDU ricorda le circolari n. 68 del 22 novembre 1922 e la n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 e due regi decreti, quello n. 965 del 30 aprile 1924 e quello 1297 del 26 aprile 1928, ritenuti questi ultimi ancora vigenti nell’odierno sistema giuridico italiano.

La CEDU ricorda poi che l’11 febbraio 1929 vengono firmati i Patti Lateranensi che suggellano la riconciliazione tra Stato e Chiesa cattolica con cui si riafferma che la religione cattolica è l’unica religione di Stato.

La CEDU ripercorre quindi la storia recente d’Italia, ricordando che nel 1948 viene adottata la Costituzione repubblicana: la CEDU richiama in particolare l’art. 7 dove si afferma che “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi: Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” e l’art. 8 dove viene sancito che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

La CEDU ricorda poi che nel 1985 entra in vigore la legge n. 121, meglio conosciuta come il “Nuovo Concordato” modificativa dei Patti Lateranensi, con cui viene abrogata la disposizione che eleggeva la religione cattolica come l’unica religione di Stato.

La CEDU richiama infine una serie di sentenze emesse dalla Corte Costituzionale riguardanti principi fondamentali come quello di uguaglianza e di libertà di religione, d’uguaglianza di tutte le religioni davanti alla legge e d’equidistanza e imparzialità che lo Stato deve avere, in conformità dello del principio di laicità, del carattere non obbligatorio dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, con richiamo esplicito ad un’affermazione della Corte costituzionale sul carattere non confessionale dello Stato italiano a partire dall’entrata in vigore del “Nuovo Concordato” (Sentenze n. 508/2000, 925/1988, 440/1995, 329/1997, 203/1989, 259/1990 e 195/1993).

Nel merito la CEDU, riguardo all’interpretazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1, richiama i principi elaborati dalla sua giurisprudenza sull’esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento (si vedano Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 1976, §§ 50-54, Campbell e Cosans c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1982,§§ 36-37, Valsamis c. Grecia, sentenza del 18 dicembre 1996, §§ 25-28 e Folgerø e altri c. Norvegia, sentenza di Grande Camera del 29 giugno 2007, §84). Secondo la CEDU:

a)     le due frasi dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 devono essere lette non solo alla luce l’una dell’altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione.

b)    È sul diritto fondamentale all’istruzione che si innesta il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche e la prima frase non distingue più della seconda tra l’insegnamento pubblico e l’insegnamento privato. La seconda frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla preservazione della “società democratica” così come la concepisce la Convenzione. Proprio per i particolari poteri dello Stato moderno, è soprattutto attraverso l’istruzione pubblica che si deve realizzare quest’obiettivo.

c)     Il rispetto delle convinzioni dei genitori deve essere reso possibile nel quadro di un’educazione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e che favorisca  l’inclusione piuttosto che l’esclusione, indipendentemente dall’origine sociale degli allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica. La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività di proselitismo o predicazione.; essa dovrebbe essere un luogo di incontro di differenti religioni e convinzioni filosofiche, dove gli allievi possano acquisire delle conoscenze sui pensieri e tradizioni rispettivi.

d)    La seconda frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 implica che lo Stato, spogliandosi delle funzioni assunte in materia di educazione e insegnamento, vigila affinché le informazioni o le conoscenze che appaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico. La frase proibisce agli Stati di perseguire un obiettivo di indottrinamento che possa essere considerato come non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Questo è un limite da non superare.

e)     Il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei bambini implicano il diritto di credere in una religione o di non credere in alcuna religione. La libertà di credere e la libertà non di credere sono entrambe protette dall’articolo 9 della Convenzione.

La CEDU ricorda inoltre che nell’ambito dell’insegnamento, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo.

La CEDU passa poi ad esaminare il caso di specie e ad applicare ad esso i principi generali ricordati.

Per prima cosa la CEDU esamina se lo Stato italiano, imponendo l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, ha vigilato affinché le conoscenze venissero diffuse in modo obiettivo, critico e pluralistico, nel rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori degli alunni, conformemente all’art. 2 del Protocollo n. 1. Per esaminare questo aspetto la CEDU ha ritenuto necessario prendere in esame la natura di simbolo religioso del crocifisso e il suo impatto su alunni di giovane età, come i figli della ricorrente. Secondo la CEDU in Paesi dove una grande maggioranza della popolazione aderisce ad una religione precisa, senza alcuna restrizione di luogo o di forma, i simboli e i riti di questa religione possono indubbiamente costituire una pressione su allievi che non pratichino tale religione (si veda il caso Karadiman c. Turchia, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).

Ora, a parere della CEDU, il simbolo del crocifisso può avere una pluralità di significati, ma certamente quello religioso è quello predominante. Secondo la CEDU, la presenza del crocifisso  nelle aule scolastiche va al di là dell’uso dei simboli in un contesto storico specifico. In proposito la CEDU ricorda il caso Buscarini e altri c. San Marino (n. 24645/94, sentenza di Grande Camera del 18 febbraio 1999), dove i parlamentari prestavano giuramento utilizzando una bibbia, oggetto usato tradizionalmente in un contesto sociale e storico preciso, ma che non toglie ad esso la sua natura religiosa.

La CEDU passa quindi ad analizzare la presenza del crocifisso, nelle aule scolastiche, che nel contesto dell’educazione pubblica è sicuramente percepito come parte integrante dell’ambiente scolastico  e può essere considerato  come un “simbolo esterno forte” (si veda la decisione del 15 febbraio 2001 nel caso Dahlab c. Svizzera, ricorso n. 42393/98). Secondo la CEDU la presenza del crocifisso può essere facilmente interpretato dagli alunni di tutte le età come un simbolo religioso e si sentiranno educati in un ambiente scolastico contraddistinto da una certa religione.

Se questo può essere incoraggiante per certi alunni, per altri che professano una religione diversa o che non ne professano alcuna, può avere invece un impatto emozionale negativo.

Riguardo alla libertà di religione, la CEDU ricorda infatti che la libertà negativa non si limita all’assenza di servizi religiosi o insegnamenti religiosi, ma che essa si estende anche a quelle pratiche o a quei simboli che esprimono, in particolare o in generale, un credo, una religione o l’ateismo. Questo diritto negativo merita una particolare protezione se è lo Stato che ha una posizione specifica rispetto ad una certa credenza e se la persona si trova in una situazione alla quale non può ovviare se non con sacrifici sproporzionati.

Per rispettare le convinzioni dei genitori lo Stato, garante dell’educazione pubblica obbligatoria, è tenuto ad essere imparziale rispetto alle diverse confessioni religiose e a sviluppare negli alunni un pensiero critico ed autonomo.

Secondo la CEDU, l’esposizione nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche di un simbolo religioso appartenente alla religione cattolica non può utile al pluralismo educativo essenziale per garantire una “società democratica” cosi come concepita dalla Convenzione, nonché quello stesso pluralismo ribadito dalla Corte costituzionale italiana.

Da qui l’accertamento della violazione degli artt. 2 del Protocollo n. 1 e 9 della Convenzione.

Strasburgo, 28 ottobre 2009 – Mercoledì 7 ottobre 2009, si è tenuta un’udienza in Grande Camera, per il caso Neulinger e Shuruk c. Svizzera (ricorso n. 41615/07). Segnalo questo caso perché la CEDU dovrà pronunciarsi su un possibile conflitto tra il rispetto della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 e l’articolo 8 della Convenzione, che tutela il diritto al rispetto della propria vita familiare.

Il ricorso era stato presentato il 26 settembre 2007 e deciso con sentenza dell’8 gennaio 2009 (qui la versione inglese e francese). La decisione è stata però sofferta in quanto è stata dichiarata la non violazione dell’articolo 8 della Convenzione per quattro voti contro tre. Su richiesta dei ricorrenti, il 5 giugno 2009 il caso è stato rinviato davanti alla Grande Camera.

Ma vediamo brevemente i fatti.

Nel 1999 la sig.ra Neulinger, la prima ricorrente, di religione ebraica, si stabiliva in Israele. Nel 2001 contraeva matrimonio con Shai Shuruk. Dall’unione nasceva nel 2003 il figlio Noam Shuruk, il secondo ricorrente.

Nel 2004, la ricorrente temendo il rapimento del figlio ad opera del padre, che aveva intenzione di entrare in una comunità “Loubavitch-Habad “, si rivolgeva all’autorità giudiziaria per chiedere tutela. Il Tribunale competente in questioni di famiglia di Tel Aviv emetteva un provvedimento di divieto di allontanamento dal territorio nazionale per Noam, affidando provvisoriamente il bambino alla madre, mentre la potestà genitoriale veniva riconosciuta ad entrambi i genitori. Il diritto di visita del padre veniva in seguito ulteriormente ridotto a causa del suo comportamento minaccioso.

Il 10 febbraio 2005 i coniugi Shuruk divorziavano e il 24 giugno 2005 la ricorrente lasciava clandestinamente Israele per recarsi in Svizzera, assieme a suo figlio Noam.

Il padre ricorreva al Tribunale competente in questioni di famiglia di Tel Aviv. Con decisione del 30 maggio 2006, l’autorità giudiziaria accertava che il trasferimento del figlio minore fuori dal territorio israeliano era avvenuto senza il consenso del padre e che pertanto costituiva un atto illecito ai sensi dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Il 12 giugno 2006, in seguito a ricorso d’urgenza presentato dal padre per poter ottenere il rientro del figlio in Israele, in via cautelare il Giudice di Pace di Losanna ordinava alla ricorrente di depositare immediatamente presso la cancelleria il suo passaporto e quello di suo figlio.

Con decisione del 29 agosto 2006, il Giudice di Pace di Losanna rigettava il ricorso presentato dal padre, adducendo come motivazione il fatto che in caso Noam fosse rientrato in Israele, lo stesso sarebbe stato esposto ad un grave rischio per la sua incolumità psichica e fisica e comunque sarebbe stato esposto ad una situazione intollerabile.

Il 22 maggio 2007 il Tribunale del Cantone di Vaud, respingendo il ricorso del padre, confermava la sentenza di primo grado, affermando che si trattava di un caso eccezionale rispetto al principio di ritorno immediato del minore, conformemente all’articolo 13 § 1, lettera b) della Convenzione dell’Aja.

Il 16 agosto 2007 il Tribunale federale accoglieva il ricorso del padre, il quale aveva eccepito un’erronea applicazione della norma convenzionale, ordinando alla ricorrente di assicurare il ritorno del minore in Israele.

I ricorrenti, affermano che vi sarebbe violazione dell’articolo 8 della Convenzione nel caso il figlio dovesse essere costretto a far ritorno in Israele, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale svizzero nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 13 § 1, lettera b) della Convenzione dell’Aja.

La CEDU si pronuncerà prossimamente.

Strasburgo, 16 ottobre 2009 – Il GRECO del Consiglio d’Europa pubblica oggi il suo primo rapporto sull’Italia, basato sulle valutazioni congiunte del primo e del secondo ciclo (Greco Eval I/II Rep (2008) 2, in versione francese e inglese).

Il rapporto rivolge ben ventidue raccomandazioni all’Italia. Il GRECO valuterà l’attuazione di tali raccomandazioni nel corso del secondo semestre del 2011, nel quadro della sua specifica procedura di conformità.

Il rapporto rileva che, malgrado la determinata volontà della magistratura inquirente e giudicante di combattere la corruzione, questa è percepita in Italia come un fenomeno consueto e diffuso, che interessa numerosi settori di attività, in particolare l’urbanistica, lo smaltimento dei rifiuti, gli appalti pubblici e la sanità.

Il rapporto evidenzia inoltre la necessità di elaborare un’efficace politica di prevenzione della corruzione, sottolineando al riguardo che occorrono una strategia di lungo periodo e un incisivo impegno politico. Il GRECO precisa altresì che la lotta per contrastare la corruzione deve diventare una questione di cultura, e non solo di rispetto delle leggi.

Sono raccomandate misure supplementari per risolvere il problema dell’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, migliorare l’accesso ai documenti ufficiali, rafforzare la trasparenza e l’etica nella pubblica amministrazione. Tali provvedimenti si rivelano particolarmente necessari in materia di procedure di verifica e di controllo interne, di applicazione delle norme di deontologia, di prevenzione dei conflitti di interessi e di protezione dei cittadini che denunciano le situazioni di illegalità.

Il rapporto, elaborato precedentemente al pronunciamento della Consulta, esprime inoltre preoccupazione per l’immunità di cui godono certi titolari di cariche pubbliche, recentemente introdotta dalla Legge n° 124/2008, meglio nota come “Lodo Alfano”.

Nel settore pubblico, è necessario rafforzare gli obblighi contabili e di valutazione degli enti pubblici appartenenti a tutte le categorie, e vigilare affinché le sanzioni applicabili siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

L’Italia ha aderito al GRECO nel 2007. Nel 1999, ha firmato la Convenzione penale sulla corruzione, ma non l’ha ancora ratificata.

Strasburgo 14 ottobre 2009 – Con sentenza del 17 settembre 2009, la CEDU, in Grande Camera, ha deciso nel caso ENEA c. Italia (ricorso n. 74912/01). La CEDU ha accertato la non violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), la violazione dell’art. 6 § 1, (diritto ad un equo processo), per quanto riguarda il diritto ad un tribunale durante il periodo di applicazione del regime speciale di detenzione, la non violazione dell’art. 6 § 1, per quanto riguarda il diritto ad un tribunale durante il periodo di detenzione nel settore E.I.V. e la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della corrispondenza).

In applicazione dell’art. 41 della Convenzione, la CEDU ha statuito che l’accertamento della violazione costituisce di per sè un’equa soddisfazione per quanto riguarda i danni morali, riconoscendo la somma di 20.000 a titolo di rimborso per le spese ed onorari di procedura.

Quanto alla vicenda, il ricorrente è stato condannato a trent’anni di reclusione per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e porto illegale di armi da fuoco. Il ricorrente, detenuto, è obbligato a utilizzare una sedia a rotelle a causa delle diverse patologie di cui soffre. Fino al marzo 2005 il ricorrente è stato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall’art. 41bis della legge sull’ordinamento penitenziario e, successivamente, a quello denominato E.I.V. (Elevato Indice di Vigilanza).

Il ricorrente ha denunciato alla CEDU la violazione dell’art. 3, ritenendo il regime di detenzione a cui è stato sottoposto un trattamento inumano e degradante. Il ricorrente si è inoltre lamentato della violazione dell’art. 6 e dell’art. 13, per aver subito delle limitazioni importanti quanto all’esercizio del diritto ad un tribunale relativamente ai provvedimenti ministeriali che lo avevano sottoposto al regime speciale previsto dall’art. 41bis e al fatto di essere confinanto nel settore E.I.V. Il ricorrente ha denunciato inoltre la violazione dell’art. 8 per le limitazioni ai contatti familiari e per il controllo della corrispondenza.  Infine, il ricorrente si è lamentato della violazione dell’art. 9, diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e religione, per non aver potuto praticare la propria religione, essendogli stato impedito di assistere ai funerali di suo fratello e della sua compagna.

I giudici Kovier e Gyulumyan hanno espresso un’opinione parzialmente dissenziente, allegata alla sentenza.

La sentenza è disponibile in versione inglese e francese.

Strasburgo, 13 ottobre 2009 – Uno degli aspetti fondamentali della vita è l’identità di genere. Con questo concetto si vuole descrivere il genere in cui una persona si identifica, cioè, se si percepisce uomo, donna, o in qualcosa di diverso da queste due polarità. Negli ultimi tempi le cronache italiane riferiscono di atti di violenza e di aggressioni perpetrate nei confronti di questa categoria di persone.

Per questo motivo ritengo utile segnalare un recente documento del luglio 2009, elaborato dal Commissario per i diritti dell’Uomo del Consiglio d’Europa [CommDH/IssuePaper(2009)2, in versione inglese e francese] che tratta l’argomento della protezione dei diritti umani per le persone non eterosessuali.

Il documento da una panoramica esaustiva del quadro giuridico internazionale e fa il punto su delicate questioni come la discriminazione, l’intolleranza e la violenza. Il documento si conclude con esempi di buona pratica e indica una serie di raccomandazioni rivolte agli Stati membri del Consiglio d’Europa, tra cui l’Italia.

Strasburgo, 6 ottobre 2009 – Con sentenza del 28 agosto 2009 (in versione francese e inglese), nel caso Giuliani e Gaggio c. Italia (ricorso n. 23458/02), la CEDU ha dichiarato la non violazione dell’art. 2 della Convenzione (diritto alla vita) per quanto riguarda l’uso eccessivo della forza e gli obblighi positivi di proteggere il bene della vita, mentre ha ritenuto che ci sia stata violazione dell’art. 2 sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi procedurali.

La CEDU ha poi dichiarato che non vi è stata violazione dell’art. 38 della Convenzione.

Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, la CEDU ha riconosciuto ai ricorrenti la somma complessiva di 25.000 euro.

Come forse molti sanno, questo ricorso riguarda la morte del giovane Carlo Giuliani durante gli scontri avvenuti a Genova nel luglio 2001 in occasione del G8.

La CEDU ha cosi ricostruito la vicenda.

Il 20 luglio durante una manifestazione autorizzata, si scatenarono scontri di estrema violenza tra militanti terzomondiali e le forze dell’ordine. Verso le cinque del pomeriggio, sotto pressione dei manifestanti, un plotone composto da una cinquantina di carabinieri si ritirò a piedi lasciando due veicoli isolati. Uno di questi, a bordo del quale si trovavano tre carabinieri, restò immobilizzato in Piazza Alimonda. Il veicolo venne circondato e assaltato violentemente da un gruppo di manifestanti, alcuni dei quali armati di spranghe in ferro, picconi, pietre e altri oggetti contundenti. Uno dei carabinieri, ferito, estrasse l’arma di servizio e, dopo aver ingiunto l’alt, esplose due colpi verso l’esterno del veicolo. Carlo Giuliani, che indossava un passamontagna e che partecipava attivamente all’aggressione, venne colpito in pieno viso e ferito mortalmente. Nel tentativo di liberare il veicolo, il conducente calpestò per due volte il corpo inanimato del giovane. Appena i manifestanti vennero dispersi, un medico accorso sul luogo dell’incidente, poté constatare il decesso di Carlo Giuliani.

Le autorità italiane aprirono immediatamente un’indagine. Venne aperto un procedimento penale per omicidio volontario nei confronti del carabiniere che aveva sparato e del conducente del veicolo. L’autopsia, effettuata 24 ore dopo il decesso, accertò che la morte era stata provocata dal colpo di arma da fuoco e non dalle manovre effettuate dal veicolo. Il medico legale ritenne che il colpo d’arma da fuoco era stato esploso con una traiettoria dall’alto verso il basso.

A richiesta del pubblico ministero, vennero effettuate tre perizie. Nelle conclusioni della terza perizia, depositata nel giugno 2002, i consulenti deplorarono il fatto che il pubblico ministero avesse dato alla famiglia l’autorizzazione alla cremazione del corpo di Carlo Giuliani. Ritenevano infatti che il proiettile era stato tirato con traiettoria verso l’alto, ma perchè deviato da una pietra lanciata contro il veicolo da un altro manifestante.

Il 5 maggio 2003, il giudice per le indagini preliminari archiviò la procedura. Questo perchè era stato ritenuto che il conducente del veicolo, che aveva provocato contusioni ed ecchimosi, non poteva essere ritenuto responsabile d’omicidio in quanto non aveva potuto vedere Carlo Giuliani per la confusione che c’era attorno al veicolo. Riguardo invece all’autore del colpo mortale, il giudice aveva ritenuto che il colpo era stato esploso senza l’intenzione di uccidere e che in ogni caso l’autore aveva agito per legittima difesa, a causa della violenza dell’aggressione, che lui e i suoi colleghi avevano subito.

Riguardo alle doglianze, i ricorrenti, i genitori e il fratello di Carlo Giuliani, invocando l’articolo 2 della Convenzione, hanno eccepito che la morte di Carlo Giuliani sia stata provocata per l’uso eccessivo della forza, dato che le operazioni per il mantenimento e il ristabilimento dell’ordine pubblico sono state insufficienti. Inoltre l’assenza di soccorsi immediati avrebbe comportato la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione. Peraltro, invocando sempre l’articolo 2, 6 e 13, i ricorrenti hanno ritenuto che non fosse stata condotta un’indagine effettiva sulla morte del loro congiunto. Infine, i ricorrenti hanno affermato che il Governo italiano ha violato l’articolo 38 della Convenzione (esame contraddittorio) per aver omesso di fornire informazioni alla CEDU o per aver fornito informazioni false.

La CEDU, riguardo alla violazione dell’articolo 2 della Convenzione e in particolare sull’uso eccessivo della forza, ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione. Dopo aver ricordato i principi generali elaborati dalla sua giurisprudenza, la CEDU, passando ad esaminare i motivi che hanno condotto il giudice per le indagini preliminari ad archiviare il caso, ha considerato che il carabiniere che aveva esploso i colpi d’arma da fuoco era di fronte ad un gruppo di manifestanti che stavano attaccando con violenza il veicolo dove si trovava e che lo stesso aveva sparato, ma tenendo l’arma ben visibile e dopo aver intimato agli stessi di fermarsi. Secondo la CEDU il ricorso alla forza non ha oltrepassato i limiti in quanto era assolutamente necessaria per permettere al carabiniere e ai suoi colleghi di sottrarsi ad un pericolo reale ed imminente.

Riguardo invece all’obbligo positivo di proteggere il bene della vita, la CEDU ha ritenuto che quando uno Stato organizza un evento internazionale ad alto rischio, deve adottare tutte le misure di sicurezza necessarie, nel rispetto dei diritti di espressione e di riunione degli eventuali manifestanti. Nel caso di specie la CEDU ha voluto verificare se le autorità italiane, nell’organizzare e nel dirigere le operazioni di mantenimento dell’ordine, abbiano ridotto al minimo il rischio di usare la forza. I ricorrenti avevano infatti affermato che c’erano stati problemi nell’organizzazione e che non era stata aperta alcuna inchiesta interna. Ma proprio a causa della mancanza di un’inchiesta interna e tenendo comunque presente che si trattava di un evento di grandi dimensioni in cui le forze dell’ordine avevano subito una pressione enorme, la CEDU ha ritenuto di non essere in grado di stabilire se ci sia stato un nesso di causalità tra le eventuali mancanze nella pianificazione delle operazioni di polizia e la morte di Carlo Giuliani. Peraltro la CEDU ha rilevato che le forze di polizia hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Conseguentemente la CEDU ha ritenuto che le autorità italiane non siano venute meno all’obbligo positivo di proteggere la vita di Carlo Giuliani.

Riguardo agli obblighi procedurali nascenti dall’art. 2 della Convenzione, la CEDU ha rilevato che l’autopsia effettuata non ha permesso di stabilire con certezza la traiettoria del proiettile ne’ ha permesso di recuperare un frammento di metallo rimasto nel corpo della vittima. A ciò si deve aggiungere il fatto che, ancora prima di ricevere i risultati dell’autopsia, il procuratore ha autorizzato la famiglia Giuliani a cremare il corpo del loro congiunto, rendendo cosi impossibile ogni esame successivo. Inoltre la CEDU ha ritenuto che anche le indagini disposte siano da censurare perchè si sono concentrate sulle responsabilità degli autori diretti, senza invece fare alcuna luce sulle eventuali mancanze nella pianificazione e nella gestione delle operazioni di mantenimento dell’ordine pubblico. Sotto questo profilo pertanto la CEDU ha ritenuto che l’Italia non ha rispettato gli obblighi procedurali nascenti dall’art. 2 della Convenzione.

La CEDU ha inoltre ritenuto che essendo stata dichiarata la violazione dell’art. 2, non si dovessero esaminare separatamente le doglianze relative agli artt. 6 e 13.

Riguardo alla violazione dell’art 3, invocata dai ricorrenti per il passaggio con il veicolo sul corpo di Carlo Giuliano e per la mancanza di soccorsi immediati, la CEDU ha ritenuto che le forze dell’ordine non hanno voluto infliggere intenzionalmente alcuna sofferenza e che tali circostanze dovevano invece essere esaminate esclusivamente alla luce dell’art. 2 della Convenzione.

Infine, riguardo alla violazione dell’art. 38 della Convenzione lamentata dai ricorrenti, la CEDU ha ritenuto che il Governo italiano abbia cooperato sufficientemente perché si potesse esaminare il caso in modo appropriato.

Allegate alla sentenza si possono trovare anche diverse opinioni parzialmente dissenzienti espresse dai giudici Bratza, Šikuta, Casadevall, Garlicki e Zagrebelsky.

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