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Italiana, avvocato, con un’esperienza approfondita in tema di diritti fondamentali.

Ho esercitato la professione d’avvocato a Verona, dal 1987 al 2002. Successivamente sono stata giurista prima presso la Corte europea dei diritti dell’Uomo per oltre quattro anni e in seguito presso il Consiglio d’Europa, lavorando per la Direzione generale dei diritti dell’Uomo e degli Affari giuridici.

Per il mio particolare percorso personale e professionale, attualmente mi trovo a vivere a Strasburgo, ma il rapporto con l’Italia rimane molto stretto.

Penso che la mia esperienza possa servire a tutti coloro che si ritengano vittime di una violazione dei loro diritti fondamentali. Ed è per questo che intendo mettere a disposizione di tutti, persone comuni, società, associazioni, enti e tecnici del diritto, le mie conoscenze.

Questo sito servirà a chiarire cosa siano i diritti fondamentali, perché è importante conoscerli approfonditamente e perché è importante poterli tutelare. La mia attenzione si focalizzerà soprattutto sulla situazione italiana. Cercherò di proporre punti di riflessione e dare notizie che possano contribuire a promuovere e garantire i diritti umani nel mio Paese.

Le considerazioni e i commenti che troverete nei miei interventi sono personali e non coinvolgono gli organismi menzionati.

Auguro a tutti buona lettura

Antonella

Strasburgo, 26 giugno 2009 – Alla 43ma riunione plenaria che si terrà dal 29 giugno al 2 luglio 2009, il GRECO del Consiglio d’Europa esaminerà il rapporto sull’Italia, in vista della sua adozione. Il rapporto è basato sulle valutazioni congiunte di primo e secondo ciclo indicate dal GRECO.

Ricordo che le valutazioni di questo Gruppo vengono eseguite grazie alle risposte fornite dagli Stati a questionari predisposti dal segretariato e a visite specifiche nel Paese.

Per quanto riguarda l’Italia, che ha aderito al GRECO il 30 giugno 2007, una prima visita è stata effettuata dal 13 al 17 ottobre 2008, concentratasi sulla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, l’indipendenza e la specializzazione delle forze incaricate nel rispetto della legge, nonché l’indipendenza e la specializzazione della magistratura inquirente e giudicante, l’immunità rispetto ai procedimenti penali di cui godono i titolari di cariche pubbliche, la prevenzione dell’uso di società o aziende create come paravento di attività di corruzione e i provvedimenti per confiscare i proventi della corruzione e annullarne i vantaggi per le persone coinvolte.

L’attività del GRECO in Italia è cominciata in salita, dato che il governo italiano nell’estate del 2008 ha soppresso l’Ufficio dell’alto commissariato italiano contro la corruzione con effetto dal 25 agosto 2008. Riguardo a ciò, il presidente del GRECO ha espresso la sua inquietudine e il governo italiano è stato invitato, nel corso della passata 39ma riunione, a fornire spiegazioni sulle ragioni che hanno motivato tale decisione e sulle prevedibili conseguenze nella lotta contro la corruzione in Italia.

Per avere maggiori informazioni sul GREGO cliccate qui.

Strasburgo, 18 giugno 2009 – Per il caso Guiso-Gallisay c. Italia ( n° 58858/00), la CEDU ha celebrato ieri l’udienza in Grande Camera. Ricordo che questo è un caso di espropriazione illegittima su cui la CEDU si è già pronunciata tre volte. Con l’ultima sentenza del 21 ottobre 2008, la CEDU aveva modificato l’indirizzo giurisprudenziale seguito sino a quel momento in materia di applicazione dell’articolo 41 della Convenzione nei casi di espropriazione indiretta.

Prossimamente la CEDU renderà pubblica la sentenza, probabilmente fissando un criterio generale di quantificazione del danno subito.

Per rivedere l’udienza, potete connettervi alla registrazione disponibile sul sito della CEDU (traduzione verso il francese e verso l’inglese).

Strasburgo, 13 giugno 2009 – Nei giorni scorsi si è accesso in Italia un dibattito sulla disegno di legge sulle intercettazioni. Oggi il Presidente della Repubblica, intervenendo al vertice informale multilaterale dei Capi di Stato “Uniti per l’Europa”* ha affermato che “non possiamo aver dubbi sull’importanza fondamentale dei principi che devono presiedere all’attività di informazione dei nostri paesi”.

In proposito, vorrei ricordare che per mantenere un regime politico effettivamente democratico e rispettoso dei diritti fondamentali su cui esso si fonda, la libertà di espressione svolge un ruolo essenziale di protezione degli altri diritti enunciati nella Convenzione.

Il carattere fondamentale della libertà di espressione è stato ben evidenziato dalla CEDU nel caso Handyside c. Regno Unito, sentenza del 7 dicembre 1976, dove si afferma che: “La libertà di espressione costituisce una delle fondamenta essenziali di tale società [democratica], una delle condizioni sostanziali per il suo progresso e per lo sviluppo di ogni uomo. Sotto riserva del paragrafo 2 dell’articolo 10, vale non solo per le “informazioni” o “idee” che sono favorevolmente accolte o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che offendono, scuotono o disturbano lo Stato o qualunque settore della popolazione. Cosi richiedono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non esiste una “società democratica.” E’ importante pertanto, sempre secondo la CEDU, che “ogni formalità, condizione, restrizione o sanzione imposta in materia deve essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito.”(§ 49)

*Chi volesse sentire per intero l’intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano può ascoltarlo andando al seguente indirizzo: http://www.radioradicale.it/scheda/281326?format=32

Strasburgo, 12 giugno 2009 – Ieri la Camera dei deputati italiana ha approvato il disegno di legge “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” (1415). Nei prossimi giorni il disegno di legge passerà al Senato.

Sul questo disegno di legge si è pronunciato il CSM (si veda il parere del 17 febbraio 2009), oltre a giuristi e a moltissimi giornalisti.

La regolamentazione delle intercettazioni è nata dall’esigenza di evitare la pubblicazione di conversazioni registrate e avvenute con persone terze e non implicate nelle indagini giudiziarie. Tuttavia, a parere di molti il disegno di legge approvato alla Camera, renderà difficili e complicate quelle stesse indagini giudiziarie che si svolgono e si svolgeranno su ipotesi di reato gravi come l’omicidio, la rapina, la pedofilia e la corruzione. Le notizie potranno inoltre essere date solo a conclusione delle indagini preliminari.

L’impatto di questo disegno di legge sul diritto all’informazione sarà a mio avviso sostanzialmente negativo. Difatti, impedendo ai giornalisti di fare informazione su rilevanti inchieste penali fino alla chiusura delle indagini preliminari, i cittadini verranno a conoscenza di vicende di rilevante interesse pubblico molto tardi o addirittura mai.

Esaminando la questione dal punto di vista della Convenzione, ricordo che l’articolo 10, sulla libertà di espressione, stabilisce che:

Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (…)”

L’elaborazione giurisprudenziale della CEDU in materia enuncia una serie di principi che conferiscono alla stampa un’importanza particolare nella libertà di espressione.

Tra tali principi, ricordo che la CEDU riconosce alla libertà di stampa un ruolo particolare in questioni di interesse pubblico.

Tra i tanti, ricordo il caso Sunday Times (n. 1) c. Regno Unito, dove la CEDU, con sentenza del 26 aprile 1979 si è pronunciata su un ricorso presentato dall’editore, il redattore capo e un gruppo di giornalisti del settimanale inglese Sunday Times. Nel 1972, una casa editrice aveva pubblicato sul settimanale inglese menzionato un articolo sulla vicenda drammatica riguardante il commercio e l’utilizzo di farmaci contenenti talidomide che, assunti da donne incinte, aveva provocato malformazioni gravissime ai bambini poi nati. Su questa vicenda venivano aperte delle indagini giudiziarie per accertare le eventuali responsabilità della casa farmaceutica produttrice del farmaco. Sulla vicenda il Sunday Times pubblicava un articolo che titolava “I nostri bambini vittime del talidomide: una vergogna per il paese”, preannunciando la pubblicazione di un secondo articolo sullo stesso argomento. Ma l’autorità giudiziaria interveniva vietando la diffusione del secondo articolo, essendoci già un procedimento giudiziario in corso.

In questo caso la CEDU ha affermato che l’ingerenza della pubblica autorità inglese, esercitata vietando la pubblicazione di notizie sulla vicenda del talidomide, non corrispondeva ad un bisogno sociale tale da prevalere sull’interesse pubblico legato alla libertà di espressione.

Detto questo, si può giungere alla conclusione che il disegno di legge sulle intercettazioni, in corso di approvazione, non permettendo di fare informazione su  rilevanti questioni di interesse pubblico, potrà violare quanto sancito dall’articolo 10 della Convenzione.

Strasburgo, 11 giugno 2009 – In tema di sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze della CEDU, vi segnalo che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha recentemente pubblicato il suo secondo rapporto annuale relativo all’anno 2008 (in versione francese e inglese). Questo secondo rapporto fa conoscere il processo di esecuzione delle sentenze della CEDU ed deve considerarsi come il seguito del rapporto per l’anno 2007.

La parte tematica illustra una serie di casi esaminati dal Comitato dei Ministri durante l’anno 2008. Ciò permette di avere un quadro delle diverse risposte che gli Stati membri hanno dato alle violazioni constatate, siano queste individuali o generali.

Strasburgo, 7 giugno 2009 – Nel mese di maggio la CEDU ha emesso nei confronti dell’Italia 8 pronunce, una decisione e sette sentenze.

Nel caso Sellem c. Italia (ricorso n. 12584/08) con sentenza del 5 maggio 2009, la CEDU ha accertato la violazione dell’art. 3 in caso di espulsione verso la Tunisia.

Nel caso Labbruzzo c. Italia (ricorso n. 10022/02), con sentenza del 5 maggio 2009, la CEDU ha radiato dal ruolo questo caso, in quanto le parti hanno raggiunto una composizione bonaria della vertenza. In questa vicenda, che riguarda un esproprio formale, la CEDU aveva già accertato, con sentenza del 5 ottobre 2006, la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1. Il Governo italiano provvederà a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di 15.000 euro.

Nel caso Gasparini c. Belgio e Italia (ricorso n. 10750/03) la CEDU, con decisione del 12 maggio 2009, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché  manifestatamene infondato, respingendolo ai sensi dell’art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. Il ricorrente, cittadino italiano, dipendente della NATO si era rivolto alla Commissione d’impugnazione di questa organizzazione internazionale per ottenere che i contributi da corrispondere venissero calcolati in base ad un tasso più favorevole. Vedendosi respingere la richiesta, si era rivolto alla CEDU, invocando la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione (equità della procedura). La CEDU, dopo aver esaminato l’aspetto del trasferimento del potere sovrano del componimento dei conflitti riguardanti cause di lavoro da parte dell’Italia e del Belgio alla NATO, ha affermato che gli Stati convenuti, al momento dell’approvazione del regolamento riguardante il personale civile della NATO, avano potuto ritenere a buon diritto che la procedura davanti alla Commissione della NATO sarebbe stata conforme ai principi di equità.

Il 26 maggio 2009, la CEDU si è inoltre pronunciata in quattro casi di fallimento.Nei casi Maria Vicari c. Italia (ricorso n. 13606/04), Cavalleri c. Italia (ricorso n. 30408/03), Colombi c. Italia (ricorso n. 24824/03) e Mur c. Italia (ricorso n. 6480/03) la CEDU ha infatti accertato la violazione degli articoli 6 § 1 (durata della procedura) e 8 e 13 della Convenzione, nonché dell’art. 2 del Protocollo n. 4. La CEDU ha quindi condannato l’Italia a corrispondere nel caso Vicari la somma di 17.400 euro per danni morali, oltre a 2.000 euro per spese e competenze di lite; nel caso Cavalleri la somma di 24.000 euro per danni morali, oltre a 2.000 euro per spese e competenze di lite; nel caso Colombi la somma di 3.000 euro per danni morali, oltre a 2.000 euro per spese e competenze di lite; nel caso Mur, la somma di 22.000 euro, oltre a 2.000 per spese e competenze di lite.

Infine, nel caso Rossitto c. Italia (ricorso n. 7977/03, con sentenza del 26 maggio 2009, la CEDU ha accertato la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1. In questo caso il terreno di proprietà della ricorrente era stato sottoposto a zona adibita a verde pubblico per diverse volte con conseguente divieto assoluto di costruire in attesa dell’esproprio che, tuttavia, non è mai avvenuto. La CEDU ha condannato l’Italia a corrispondere la somma di 130.000 euro per danni materiali, 5.000 euro per danni morali e 5.000 euro per spese e competenze legali.

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