Feeds:
Articoli
Commenti

foto antonellaItaliana, avvocato, con un’esperienza approfondita in tema di diritti fondamentali.

Ho esercitato la professione d’avvocato a Verona, dal 1987 al 2002. Successivamente sono stata giurista prima presso la Corte europea dei diritti dell’Uomo per oltre quattro anni e in seguito presso il Consiglio d’Europa, lavorando per la Direzione generale dei diritti dell’Uomo e degli Affari giuridici.

Per il mio particolare percorso personale e professionale, attualmente mi trovo a vivere a Strasburgo, ma il rapporto con l’Italia rimane molto stretto.

Penso che la mia esperienza possa servire a tutti coloro che si ritengano vittime di una violazione dei loro diritti fondamentali. Ed è per questo che intendo mettere a disposizione di tutti le mie conoscenze.

Questo sito servirà a chiarire cosa siano i diritti fondamentali, perché è importante conoscerli approfonditamente e perché è importante poterli tutelare. La mia attenzione si focalizzerà soprattutto sulla situazione italiana. Cercherò di proporre punti di riflessione e dare notizie che possano contribuire a promuovere e garantire i diritti umani nel mio Paese.

Le considerazioni e i commenti che troverete nei miei interventi sono personali e non coinvolgono gli organismi menzionati.

Auguro a tutti buona lettura

Antonella

Di nuovo avvocato

Strasburgo, 9 febbraio 2010 – A tutti coloro che mi seguono e apprezzano i miei interventi su questo sito, comunico che da quest’anno ho ripreso l’attività di avvocato.

Attualmente sono iscritta all’albo degli avvocati di Verona e faccio parte dello studio ALV –AVVOCATI ASSOCIATI, con sede in Verona in Via Santa Maria Rocca Maggiore, 16/18. Prevedo inoltre di iscrivermi anche presso il Barreau de Strasbourg.

Tutti coloro che fossero interessati a contattarmi per questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali sia a livello nazionale che internazionale, possono senz’altro scrivermi all’indirizzo antonella.mascia@alvassociati.com .

Antonella Mascia

Avvocato

Strasburgo, 2 febbraio 2010 – La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo non fa riferimento alla protezione dei dati, tuttavia la CEDU ha affermato in diverse occasioni che “la tutela garantita dall’ Articolo 8 al rispetto della vita privata e familiare, subirebbe un indebolimento inaccettabile se l’utilizzo delle moderne tecniche scientifiche fosse autorizzato senza alcuna limitazione”. E’ questo il concetto che viene enunciato nella sentenza S. e Marper c. Regno Unito del 4 dicembre 2008, già commentata in questo sito.

L’art. 8 della Convenzione protegge la vita privata, il cui campo di applicazione si è esteso con il passare del tempo.

La giurisprudenza della CEDU ha statuito sui dati raccolti dagli organi dello Stato. Si veda in merito la causa Leander c. Svezia, sentenza del 26 marzo 1987, dove si è trattato un caso in cui era stato utilizzato un dossier segreto per l’assunzione di una persona. Nel 1984 la CEDU si è pronunciata su un caso relativo alle intercettazioni telefoniche effettuate dalla polizia (Malone c. Regno Unito, sentenza del 2 agosto 1984), quindi nel 1990 su intercettazioni ordinate dall’autorità giudiziaria (Kruslin c. Francia, sentenza del 24 aprile 1990).

Dalla sentenza Von Hannover c. Germania, emessa il 24 giugno 2004, la protezione dell’immagine è entrata a far parte del campo di applicazione dell’art. 8. Con la sentenza Peck c. Regno Unito del 28 gennaio 2003, la sfera “privata” si è allargata ai filmati e alle immagini provenienti da apparecchi di video sorveglianza nei luoghi pubblici.

In tre ricorsi contro la Francia decisi nel 2009, Bouchacourt c. Francia, Gardel c. Francia e M.B. c. Francia la CEDU, ha riaffermato il ruolo fondamentale della protezione dei dati personali sottoposti a trattamento automatico, soprattutto per motivi di sicurezza, concludendo che l’iscrizione dei ricorrenti in un dossier giudiziario nazionale automatizzato per autori di crimini sessuali, non fosse contrario all’art. 8.

L’art. 8 protegge anche la corrispondenza, orale, scritta od elettronica. Nei casi Taylor-Sabori c. Regno Unito (sentenza del 22 ottobre 2002) e Vetter c. Francia (sentenza del 31 maggio 2005) l’utilizzo da parte della polizia di congegni elettronici capaci di intercettare conversazioni sono stati considerati contrari alla Convenzione. Peraltro nella sentenza Copland c. Regno Unito del 3 aprile 2007, la CEDU ha ritenuto che il controllo dei messaggi e-mail della ricorrente sul posto di lavoro fosse contrario all’art. 8 in quanto non previsto dalla legge.

La CEDU si è occupata anche di ricorsi riguardanti i dati di origine biologica. Con sentenza del 24 aprile 1997, nel caso Z. c. Finlandia, proposto da una ricorrente affetta da HIV, la CEDU ha insistito sul concetto di confidenzialità dei dati clinici. Recentemente, nel caso S. e Marper c. Regno Unito, la CEDU ha accertato la violazione dell’art. 8 perché le autorità avevano conservato i dati sul DNA dei ricorrenti dopo la conclusione delle procedure penali promosse a loro carico.

La Corte ha anche esaminato la questione della protezione dei dati personali sotto il profilo del diritto di accesso.

Per esempio nel 1989 nel caso Gaskin c. Regno Unito, la CEDU ha affermato che la limitazione all’accesso ad un fascicolo personale sul ricorrente fosse contrario all’art. 8. Nel 2009, nel caso Haralambie c. Roumania, la CEDU ha accertato la violazione dell’art. 8 per le difficoltà che il ricorrente ha incontrato nel consultare un dossier che lo riguardava e preparato dai servizi segreti durante il regime comunista.

Strasburgo, 1° febbraio 2010 –  Alla conferenza stampa, tenutasi il 29 gennaio 2010, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, il Presidente della CEDU Jean-Paul Costa ha fatto un bilancio dell’attività svolta da questo organismo internazionale. In quest’occasione è stato pubblicato il rapporto annuale per l’anno 2009 (versione inglese e francese).

Strasburgo, 31 gennaio 2010 – Il 29 gennaio 2010 presso la Corte di Cassazione si è tenuta la cerimonia inaugurale de nuovo anno giudiziario. Il primo presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone ha letto la tradizionale Relazione.

A seguire, gli interventi del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Nicola Mancino, del ministro della Giustizia Angelino Alfano, del procuratore generale presso la Corte di Cassazione Vitaliano Esposito, dell’avvocato generale dello Stato Oscar Fiumara e del presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa.

Il primo presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone nella sua relazione ha fatto riferimento alle Corti Europee (da pagina 15) e al fatto che ” il Giudice italiano acquista un respiro europeo: il nostro diritto è parte di un sistema sovranazionale (sia UE che CEDU), “a rete” e non più “piramidale”, con riscontri nuovi  nell’assetto costituzionale (sia nella riforma dell’art. 111, secondo comma, Cost. che in quella dell’art. 117, primo comma, Cost.).

Il primo Presidente Carbone ha poi segnalato tre recenti pronunce della Corte costituzionale (n. 239, 311 e 317) emesse nel rispetto del principio secondo cui “le disposizioni della CEDU non sono, in quanto tali, direttamente applicabili e devono, invece, essere considerate come interposte, con la peculiarità della soggezione delle medesime all’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, «alla quale gli Stati contraenti, salvo l’eventuale
scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi»

Strasburgo, 29 gennaio 2010 – La Cancelleria della CEDU ha pubblicato la nota di informazione n. 125 del dicembre 2009. Questo documento, redatto dalla Divisione delle pubblicazioni e dell’informazione sulla giurisprudenza, contiene brevi riassunti dei ricorsi più interessanti. Potrete trovare tutte le note informative a partire dal 2008 anche nella pagina Documenti di questo sito.

Strasburgo, 29 gennaio 2010 – Durante l’annuale conferenza stampa, tenutasi ieri 28 gennaio, il Presidente della Corte europea dei diritti dell’Uomo Jean-Paul Costa ha elencato tre ragioni per essere ottimisti sul futuro di questo organismo internazionale: l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che permette all’Unione europea di aderire alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, il voto del parlamento russo che ha portato alla ratifica del Protocollo n. 14 alla Convenzione, e lo svolgimento di una conferenza dedicata al futuro della Corte, che si terrà nel mese di febbraio a Interlaken (Svizzera).

Articoli precedenti »